(Allegato II.18-art. 4)
                             Articolo 4. 
                           Qualificazione. 
 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 100  del  codice,  il
presente Capo individua, ai sensi dell'articolo  133,  comma  1,  del
codice, i requisiti di  qualificazione  dei  soggetti  esecutori  dei
lavori di importo pari o  superiore  a  150.000  euro  relativi  alle
tipologie di lavori su beni culturali di cui all'articolo 1, comma 2. 
2. Per i lavori di cui all'articolo 1, comma 2, di importo  inferiore
a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 12. 
3. Ai fini della  qualificazione  per  lavori  sui  beni  di  cui  al
presente Titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS  24
e OS 25 di cui alla tabella A dell'allegato II.12 al codice, eseguiti
per conto dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 1,  lettere  a),
b), c), d) ed e), dell'allegato I.1 al codice, nonche' di committenti
privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto a oggetto  beni  di
cui all'articolo 1, comma 1, del presente allegato, la certificazione
rilasciata ai soggetti esecutori  deve  contenere  anche  l'attestato
dell'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei  lavori  del
buon esito degli interventi eseguiti. 
4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate
di beni architettonici e materiali storicizzati di beni  immobili  di
interesse storico, artistico e archeologico, gli scavi  archeologici,
anche subacquei, nonche' quelli relativi a ville, parchi  e  giardini
di cui all' articolo 10, comma 4, lettera f),  del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio  trova  applicazione  quanto  previsto  dal
presente Titolo sul possesso dei requisiti di qualificazione.