(Allegato II.18-art. 8)
                             Articolo 8. 
                 Capacita' economica e finanziaria. 
 
1. L'adeguata capacita' economica e  finanziaria  dell'esecutore  dei
lavori e' dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto  previsto
dall'articolo 100, commi 4, 5 e 6, del codice. 
2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle  categorie  OS
2-A, OS 2-B e OS 25 l'adeguata capacita' economica e  finanziaria  e'
dimostrata da idonee referenze bancarie  rilasciate  da  un  soggetto
autorizzato all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.