Articolo 8. Capacita' economica e finanziaria. 1. L'adeguata capacita' economica e finanziaria dell'esecutore dei lavori e' dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto previsto dall'articolo 100, commi 4, 5 e 6, del codice. 2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l'adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.