(Allegato II.20-art. 1)
                           Allegato II.20 
         Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza 
                                              (Articolo 136, comma 4) 
 
                             Articolo 1. 
                          Contratti misti. 
 
1. Nel caso di contratti misti, aventi a oggetto due o piu'  tipi  di
prestazioni, che contengono elementi di appalti di lavori, servizi, o
forniture, aggiudicati unitariamente in conformita' a quanto previsto
dagli articoli  14  e  137  del  codice,  si  applicano  le  seguenti
disposizioni. 
2.  Ai  contratti  misti  che  contengono  elementi  di  appalti   di
forniture,  servizi  e  lavori,  si  applica  in  via  prevalente  la
disciplina del tipo di appalto che caratterizza l'oggetto  principale
del  contratto  e  in  via  analogica  la  disciplina  della  diversa
tipologia contrattuale, ove non contrastante con la prima. 
3.  Ai  fini  degli  obblighi  di  programmazione  si  applicano   le
disposizioni del programma degli acquisti di beni e servizi,  ove  le
forniture  e  il  servizio  costituiscano  l'oggetto  principale  del
contratto; in caso  contrario  si  applicano  le  disposizioni  della
programmazione dei lavori. 
4. Il responsabile unico del progetto  (RUP)  o  i  responsabili  per
ciascuna fase sono individuati nell'ambito della stazione  appaltante
istituzionalmente competente per l'affidamento del  tipo  di  appalto
che caratterizza l'oggetto principale del contratto. 
5. Il RUP o  i  responsabili  per  la  fase  di  progettazione  e  di
esecuzione nominati  sono  responsabili  dei  lavori  secondo  quanto
previsto dalle norme in materia della tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
6. Nei  contratti  misti,  ove  per  la  natura,  le  caratteristiche
tecniche o  l'elevato  contenuto  tecnologico  della  fornitura,  con
particolare  riguardo  alla  propedeuticita'  dello  sviluppo   della
fornitura rispetto alla definizione della componente di lavori o alla
presenza di soluzioni determinabili solo in corso di esecuzione,  non
risulti possibile sviluppare  preventivamente  la  progettazione  dei
lavori nei livelli necessari, il successivo livello di  progettazione
e' affidato all'aggiudicatario, in possesso dei requisiti  necessari.
L'affidamento di cui al presente comma  deve  essere  motivato  nella
determina   indicando   i    presupposti    tecnici    e    oggettivi
dell'affidamento congiunto e l'effettiva  incidenza  sui  tempi  e  i
costi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato
di lavori e progettazione.