Articolo 2. Programmazione. 1. Costituiscono motivo di modifica dei programmi del Ministero della difesa e dell'ordine di priorita' di lavori e acquisti: a) la sopravvenuta variazione delle risorse finanziarie disponibili; b) la variazione dell'ordine di priorita' di un intervento dovuto a imprescindibili esigenze di prontezza operativa dello strumento militare; c) le sopravvenute esigenze connesse all'operativita' delle Forze armate, gli stati di emergenza, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 2. Un lavoro o un acquisto non inserito nell'elenco annuale puo' essere realizzato quando reso necessario dalle ragioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, utilizzando risorse rese disponibili dalla cancellazione di una o piu' lavori o acquisti gia' previsti in relazione alla rivisitazione delle priorita'. 3. Sono in ogni caso esclusi dagli obblighi di programmazione gli acquisti di beni e servizi di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti: a) beni e servizi concernenti interventi nell'ambito di teatri operativi, ivi comprese le spese finalizzate alla manutenzione, approntamento e impiego delle unita' a sostegno degli interventi nei teatri operativi; b) servizi di ricerca scientifico/tecnologica e sviluppo, svolti sia in ambito nazionale, nel quadro del Piano nazionale della ricerca militare, che in ambito internazionale nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali; c) beni e servizi di natura informatica funzionali all'immediato ripristino dell'efficienza o all'adozione di livelli di sicurezza adeguati di sistemi informativi impiegati per l'assolvimento dei compiti istituzionali finalizzati alla pronta operativita' dei reparti, enti e loro unita' organizzative; d) interventi di soccorso a seguito di pubbliche calamita', nonche' per la gestione delle emergenze relative alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico; e) spese indilazionabili e urgenti connesse con armamenti e munizioni, ivi compresi l'esercizio e la manutenzione dell'armamento, nonche' equipaggiamenti protettivi, equipaggiamenti per i servizi di ordine pubblico, dotazioni speciali, materiali e servizi di telecomunicazione; f) spese per i servizi di vettovagliamento da assicurare in gestione diretta ovvero connessi ad attivita' operativa ove prolungata; g) spese indilazionabili per esigenze di manutenzione e funzionamento di enti e reparti, per la manutenzione di immobili, impianti e attrezzature, per il funzionamento di addettanze e rappresentanze militari all'estero e ogni altra spesa, avente carattere indilazionabile, connessa a esigenze di funzionamento senza soluzione di continuita', strumentali ad assicurare l'operativita' e reattivita' dello strumento militare; h) mezzi di trasporto per la mobilita' terrestre, aerea e navale non derivati dalla produzione commerciale; i) qualunque altra esigenza riconducibile ai caratteri di cui al comma 1. 4. La programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori comprendono i servizi di ingegneria connessi ai lavori da realizzare. 5. Sono esclusi dagli obblighi di programmazione gli interventi relativi a lavori di natura non prevedibile o contingente aventi a oggetto o riguardanti: a) gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali e i lavori eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare; b) gli interventi di manutenzione; c) gli interventi straordinari imposti da eventi imprevedibili, stato di emergenza e calamita' naturali, ivi inclusi gli interventi infrastrutturali necessari a garantire la mobilita' e la pronta operativita' dei reparti, al fine di fronteggiare le esigenze citate; d) i lavori riguardanti le infrastrutture militari strategiche; e) i lavori su infrastrutture connessi con l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e finalizzati a esigenze di pronta operativita' dei reparti o maggiore mobilita' del personale; f) gli interventi funzionali a necessita' organizzative e operative connesse con esigenze istituzionali di tutela e mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.