(Allegato II.20-art. 2)
                             Articolo 2. 
                           Programmazione. 
 
1. Costituiscono motivo di modifica dei programmi del Ministero della
difesa e dell'ordine di priorita' di lavori e acquisti: 
a) la sopravvenuta variazione delle risorse finanziarie disponibili; 
b) la variazione dell'ordine di priorita' di un intervento  dovuto  a
imprescindibili  esigenze  di  prontezza  operativa  dello  strumento
militare; 
c) le sopravvenute esigenze  connesse  all'operativita'  delle  Forze
armate, gli  stati  di  emergenza,  la  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica. 
2. Un lavoro o un acquisto  non  inserito  nell'elenco  annuale  puo'
essere realizzato quando reso necessario dalle ragioni  di  cui  alle
lettere b) e c) del comma 1,  utilizzando  risorse  rese  disponibili
dalla cancellazione di una o piu' lavori o acquisti gia' previsti  in
relazione alla rivisitazione delle priorita'. 
3. Sono in ogni caso esclusi dagli  obblighi  di  programmazione  gli
acquisti di beni e servizi di natura non  prevedibile  o  contingente
aventi a oggetto o riguardanti: 
a) beni  e  servizi  concernenti  interventi  nell'ambito  di  teatri
operativi, ivi  comprese  le  spese  finalizzate  alla  manutenzione,
approntamento e impiego delle unita' a sostegno degli interventi  nei
teatri operativi; 
b) servizi di ricerca scientifico/tecnologica e sviluppo, svolti  sia
in ambito nazionale, nel quadro del  Piano  nazionale  della  ricerca
militare,  che  in  ambito  internazionale  nel  quadro  di   accordi
bilaterali e multilaterali; 
c) beni e servizi  di  natura  informatica  funzionali  all'immediato
ripristino dell'efficienza o all'adozione  di  livelli  di  sicurezza
adeguati di sistemi  informativi  impiegati  per  l'assolvimento  dei
compiti  istituzionali  finalizzati  alla  pronta  operativita'   dei
reparti, enti e loro unita' organizzative; 
d) interventi di soccorso a seguito di pubbliche  calamita',  nonche'
per la gestione delle emergenze relative alla sicurezza  nazionale  e
all'ordine pubblico; 
e)  spese  indilazionabili  e  urgenti  connesse  con   armamenti   e
munizioni, ivi compresi l'esercizio e la manutenzione dell'armamento,
nonche' equipaggiamenti protettivi, equipaggiamenti per i servizi  di
ordine  pubblico,  dotazioni  speciali,  materiali   e   servizi   di
telecomunicazione; 
f) spese per i servizi di vettovagliamento da assicurare in  gestione
diretta ovvero connessi ad attivita' operativa ove prolungata; 
g) spese indilazionabili per esigenze di manutenzione e funzionamento
di enti e reparti,  per  la  manutenzione  di  immobili,  impianti  e
attrezzature, per il funzionamento  di  addettanze  e  rappresentanze
militari  all'estero   e   ogni   altra   spesa,   avente   carattere
indilazionabile, connessa a esigenze di funzionamento senza soluzione
di  continuita',   strumentali   ad   assicurare   l'operativita'   e
reattivita' dello strumento militare; 
h) mezzi di trasporto per la mobilita' terrestre, aerea e navale  non
derivati dalla produzione commerciale; 
i) qualunque altra esigenza riconducibile  ai  caratteri  di  cui  al
comma 1. 
4.  La  programmazione  triennale  e  l'elenco  annuale  dei   lavori
comprendono i servizi di ingegneria connessi ai lavori da realizzare. 
5. Sono esclusi  dagli  obblighi  di  programmazione  gli  interventi
relativi a lavori di natura non prevedibile o  contingente  aventi  a
oggetto o riguardanti: 
a) gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per  effetto  di
accordi internazionali e i lavori eseguiti a mezzo delle truppe e dei
reparti del Genio militare; 
b) gli interventi di manutenzione; 
c) gli interventi straordinari imposti da eventi imprevedibili, stato
di  emergenza  e  calamita'  naturali,  ivi  inclusi  gli  interventi
infrastrutturali necessari a  garantire  la  mobilita'  e  la  pronta
operativita' dei reparti, al fine di fronteggiare le esigenze citate; 
d) i lavori riguardanti le infrastrutture militari strategiche; 
e) i lavori su infrastrutture connessi con l'assolvimento dei compiti
istituzionali delle Forze armate e finalizzati a esigenze  di  pronta
operativita' dei reparti o maggiore mobilita' del personale; 
f) gli interventi funzionali a necessita' organizzative  e  operative
connesse  con  esigenze  istituzionali  di  tutela   e   mantenimento
dell'ordine e della sicurezza pubblica.