(Allegato II.20-art. 4)
                             Articolo 4. 
Casi di affidamento a un unico operatore economico tramite  procedura
      negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
 
1. Costituiscono ragioni di natura tecnica ovvero ragioni  di  tutela
di diritti esclusivi, inclusi i diritti di  proprieta'  intellettuale
per l'affidamento a un unico operatore economico  mediante  procedura
negoziata senza pubblicazione di bando, tra le altre, le seguenti: 
a) i requisiti tecnico  militari  necessari  per  il  soddisfacimento
delle  esigenze   operative   individuati   dai   competenti   organi
programmatori di vertice interforze o di Forza armata; 
b) i requisiti tecnici  necessari  per  assicurare  la  manutenzione,
modernizzazione e l'adeguamento dei prodotti e  servizi  al  fine  di
garantire la continuita' logistica e la sicurezza d'impiego; 
c) la fornitura di parti di ricambio originali e la realizzazione  di
servizi   di   manutenzione   da   parte   dell'originale   fornitore
strettamente necessari alla sicurezza d'impiego; 
d) la certificazione e l'omologazione tecnico operativa  di  mezzi  e
materiali per l'impiego militare per i quali e' individuata la  ditta
responsabile di sistema in qualita' di Autorita' di progetto; 
e) le prestazioni di forniture e di servizi necessariamente espletate
ad opera della ditta individuata quale Autorita' di progetto  (Design
Authority).