(Allegato II.20-art. 5)
                             Articolo 5. 
                       Lavori di manutenzione. 
 
1. I lavori di manutenzione ordinaria possono  essere  affidati,  nel
rispetto delle  procedure  di  scelta  del  contraente  previste  dal
codice, sulla base di un progetto costituito almeno: 
1) dalla relazione generale; 
2) dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste; 
3) dal computo metrico estimativo; 
4) dal piano di sicurezza e  di  coordinamento  con  l'individuazione
analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 
2.  Fermi  restando  gli  obblighi  relativi  al  sistema  accentrato
dell'Agenzia del demanio delle manutenzioni degli immobili, i  lavori
di  manutenzione  che  in  relazione   alla   complessita'   tecnica,
all'articolazione progettuale, o all'ubicazione peculiare del sito di
intervento necessitino di apprestamenti o lavorazioni  particolari  e
non possono eseguirsi tramite gli accordi quadro  vigenti  in  ambito
regionale, sono affidati secondo le  procedure  del  codice.  Il  RUP
motiva specificamente circa  l'affidamento  in  deroga  agli  accordi
quadro  in  relazione  alla   specialita',   alla   natura   e   alle
caratteristiche dell'intervento. Detti  interventi  sono  oggetto  di
comunicazione successiva all'Agenzia del demanio.