Articolo 6. Enti esecutori del contratto. 1. In caso di contratti di servizi e di forniture di beni che soddisfino le esigenze di una o piu' Forze armate ovvero di uno o piu' enti, la stazione appaltante puo' individuare uno o piu' enti esecutori del contratto i quali: a) curano l'esecuzione contrattuale con le modalita' previste dai documenti contrattuali; b) verificano il regolare svolgimento delle prestazioni; c) effettuano la verifica di conformita' con le modalita' stabilite dai documenti contrattuali; d) accertano, in termini di quantita' e qualita', il rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; e) rilasciano la dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni ai fini del pagamento; f) svolgono tutte le funzioni di competenza del direttore dell'esecuzione; g) verificano il rispetto da parte dell'esecutore delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; h) svolgono le attivita' relative all'eliminazione o alla riduzione dei rischi da interferenza; i) svolgono tutte le altre funzioni previste dai documenti contrattuali; l) trasmettono al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformita': 1) i documenti contabili; 2) le risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata; 3) i certificati delle eventuali prove effettuate.