(Allegato II.20-art. 6)
                             Articolo 6. 
                    Enti esecutori del contratto. 
 
1. In caso di contratti  di  servizi  e  di  forniture  di  beni  che
soddisfino le esigenze di una o piu' Forze armate  ovvero  di  uno  o
piu' enti, la stazione appaltante puo' individuare uno  o  piu'  enti
esecutori del contratto i quali: 
a) curano l'esecuzione contrattuale con  le  modalita'  previste  dai
documenti contrattuali; 
b) verificano il regolare svolgimento delle prestazioni; 
c) effettuano la verifica di conformita' con le  modalita'  stabilite
dai documenti contrattuali; 
d) accertano, in termini di quantita' e qualita', il  rispetto  delle
prescrizioni previste nei documenti contrattuali; 
e)  rilasciano  la  dichiarazione  di   regolare   esecuzione   delle
prestazioni ai fini del pagamento; 
f)  svolgono  tutte  le  funzioni   di   competenza   del   direttore
dell'esecuzione; 
g) verificano il rispetto da parte dell'esecutore delle  norme  sulla
sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 
h) svolgono le attivita' relative all'eliminazione o  alla  riduzione
dei rischi da interferenza; 
i)  svolgono  tutte  le  altre  funzioni   previste   dai   documenti
contrattuali; 
l) trasmettono al  soggetto  incaricato  dell'eventuale  verifica  di
conformita': 
1) i documenti contabili; 
2) le risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata; 
3) i certificati delle eventuali prove effettuate.