(Allegato V.1-art. 1)
                            Allegato V.1 
                       Compensi degli arbitri 
                              (Articoli 213, comma 15 e 214, comma 9) 
 
                             Articolo 1. 
                       Compensi degli arbitri. 
 
1. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina
con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti  stabiliti
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  Sono
comunque  vietati  incrementi  dei  compensi  massimi   legati   alla
particolare complessita' delle questioni  trattate,  alle  specifiche
competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso  per
il collegio arbitrale, comprensivo  dell'eventuale  compenso  per  il
segretario, non puo' comunque superare l'importo di 100.000 euro,  da
rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere di cui al primo
periodo. Per i dirigenti  pubblici  resta  ferma  l'applicazione  dei
limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.  L'atto  di
liquidazione del  compenso  e  delle  spese  arbitrali,  nonche'  del
compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce  titolo
per l'ingiunzione di cui all'articolo 633  del  codice  di  procedura
civile. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di  cui  al
primo periodo, si applica la disciplina vigente alla data di  entrata
in vigore del presente allegato. 
2. Il corrispettivo a saldo per la decisione  della  controversia  e'
versato dalle parti, nella misura liquidata dalla  Camera  arbitrale,
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. 
3. La Camera arbitrale provvede alla  liquidazione  degli  onorari  e
delle spese di consulenza  tecnica,  ove  disposta,  ai  sensi  degli
articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  nella  misura
derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste. 
4. Gli importi  dei  corrispettivi  dovuti  per  la  decisione  delle
controversie sono direttamente versati all'ANAC. 
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del  codice
di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie  parzialmente
la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto
tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento. 
6. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto
agli arbitri e  delle  spese  relative  al  collegio  e  al  giudizio
arbitrale, salvo rivalsa fra loro.