(Allegato V.1-art. 2)
                             Articolo 2. 
   Albo degli arbitri, elenco dei periti ed elenco dei segretari. 
 
1. La Camera arbitrale cura, altresi', in sezione separata, la tenuta
dell'elenco dei periti per  la  nomina  dei  consulenti  tecnici  nei
giudizi arbitrali. Sono iscritti all'elenco i  soggetti  in  possesso
del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno
cinque anni,  con  relativa  iscrizione  all'albo  professionale,  se
richiesta. 
2. I soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 214 del codice, nonche'
al comma 1  del  presente  articolo,  sono  rispettivamente  inseriti
nell'albo  degli  arbitri  e  nell'elenco  dei  periti,  su   domanda
corredata da curriculum e da adeguata  documentazione  comprovante  i
requisiti. 
3. L'iscrizione all'albo degli arbitri e  all'elenco  dei  periti  ha
validita' quinquennale e puo' essere nuovamente conseguita decorso un
anno dalla scadenza del quinquennio. Fermo restando  quanto  previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come
modificato dall'articolo 1, comma  42,  lettera  l),  della  legge  6
novembre 2012, n.190, durante  il  periodo  di  appartenenza,  e  nei
successivi  tre  anni,  i  soggetti  iscritti  all'albo  non  possono
espletare incarichi professionali in favore delle parti  dei  giudizi
arbitrali da essi decisi,  ivi  compreso  l'incarico  di  arbitro  di
parte. 
4. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all'articolo 815 del
codice di procedura civile. 
5. Per le ipotesi di cui all'articolo 214, comma  9,  del  codice  la
Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei  segretari  dei
collegi arbitrali. Possono essere iscritti all'elenco i funzionari in
possesso di diploma di laurea in  materia  giuridica  o  economica  o
equipollenti e, ove necessario, in  materie  tecniche,  inseriti  nei
ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianita' di servizio in ruolo  non
inferiore a cinque anni. Gli eventuali  oneri  relativi  alla  tenuta
dell'elenco  sono   posti   a   carico   dei   soggetti   interessati
all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe  idonee  ad  assicurare
l'integrale copertura dei suddetti costi.