(Allegato V.2-art. 1)
                            Allegato V.2 
      Modalita' di costituzione del Collegio consultivo tecnico 
                                              (Articolo 215, comma 1) 
 
                             Articolo 1. 
                 Formazione del Collegio e compensi. 
 
1. Il  Collegio  consultivo  tecnico  (di  seguito  denominato  anche
«Collegio» o «CCT») e' formato, a scelta della  stazione  appaltante,
da  tre  componenti,  o  cinque  in  caso  di  motivata  complessita'
dell'opera  e  di  eterogeneita'  delle  professionalita'  richieste,
dotati di esperienza e  qualificazione  professionale  adeguata  alla
tipologia  dell'opera,  tra  ingegneri,   architetti,   giuristi   ed
economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle
concessioni e degli investimenti pubblici, anche  in  relazione  allo
specifico oggetto del contratto. 
2. I componenti del Collegio possono essere  scelti  dalle  parti  di
comune accordo, ovvero le parti possono concordare  che  ciascuna  di
esse nomini uno o due componenti, individuati anche  tra  il  proprio
personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti  di
lavoro autonomo o di collaborazione anche  continuativa  in  possesso
dei requisiti previsti dal comma 1,  e  che  il  terzo  o  il  quinto
componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti  di
nomina di parte. Nel caso in cui le  parti  non  trovino  un  accordo
sulla nomina del presidente entro il  termine  indicato  al  comma  1
dell'articolo 2, questo e' designato entro i successivi cinque giorni
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  le  opere  di
interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e di Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di  rispettivo
interesse. 
3. I requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei  membri
e  del  Presidente  del  Collegio  consultivo  tecnico,   i   criteri
preferenziali per la loro scelta sono  definiti  con  apposite  Linee
guida adottate con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti su conforme  parere  dal  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici. Con  le  medesime  linee  guida  sono  inoltre  definiti  i
parametri per  la  determinazione  dei  compensi  che  devono  essere
rapportati  al  valore  e  alla  complessita'   dell'opera,   nonche'
all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto e al numero  e  alla
qualita' delle determinazioni  assunte.  Nelle  more,  continuano  ad
applicarsi le linee guida approvate con decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  17  gennaio   2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  55
del 7 marzo 2022, anche successivamente modificate. 
4.  Ai  componenti  del  Collegio  consultivo  tecnico   si   applica
l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile. 
5. Fermo restando il diritto dei componenti del  Collegio  consultivo
tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato  al
valore dell'opera, al numero,  alla  qualita'  e  alla  tempestivita'
delle determinazioni assunte, la parte fissa del  compenso  non  puo'
superare gli importi  definiti  dall'articolo  6,  comma  7-bis,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120.  Il  compenso  spettante  ai
componenti del Collegio non  puo'  superare  il  triplo  della  parte
fissa.