Allegato V.2 Modalita' di costituzione del Collegio consultivo tecnico (Articolo 215, comma 1) Articolo 1. Formazione del Collegio e compensi. 1. Il Collegio consultivo tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT») e' formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessita' dell'opera e di eterogeneita' delle professionalita' richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. 2. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 2, questo e' designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di rispettivo interesse. 3. I requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei membri e del Presidente del Collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta sono definiti con apposite Linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su conforme parere dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con le medesime linee guida sono inoltre definiti i parametri per la determinazione dei compensi che devono essere rapportati al valore e alla complessita' dell'opera, nonche' all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte. Nelle more, continuano ad applicarsi le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022, anche successivamente modificate. 4. Ai componenti del Collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile. 5. Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualita' e alla tempestivita' delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non puo' superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non puo' superare il triplo della parte fissa.