(Allegato V.2-art. 2)
                             Articolo 2. 
              Costituzione e insediamento del Collegio. 
 
1. Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa
della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque
non oltre dieci giorni  da  tale  data.  L'inottemperanza  ovvero  il
ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori
alla soglia di rilevanza europea, e' valutabile  sia  ai  fini  della
responsabilita' dirigenziale ed erariale, sia, nei  rapporti  tra  la
stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il  profilo  della
buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione  dei  membri
la parte non inadempiente puo' rivolgersi al presidente del tribunale
ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale  sede
del CCT. 
2.  Il  CCT  si  intende  istituito  al   momento   dell'accettazione
dell'incarico da parte del presidente. Entro  i  successivi  quindici
giorni dalla accettazione deve tenersi una seduta d'insediamento  del
Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti,  tenuti
a rendere a verbale dichiarazione in merito alla  eventuale  volonta'
di  non  attribuire  alle  pronunce  del  Collegio  valore  di   lodo
contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice  di  procedura
civile. 
3. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto
e della  complessita'  dell'appalto,  sono  definite  periodicita'  e
modalita'  di  svolgimento   delle   riunioni   e   degli   eventuali
sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse  della  facolta'  di
escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di  lodo
contrattuale, sono precisati termini e modalita' di  svolgimento  del
contraddittorio, specificando il dies  a  quo  della  decorrenza  del
termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.