(Allegato V.2-art. 6)
                             Articolo 6. 
      Costituzione facoltativa del Collegio consultivo tecnico 
 
1. Il Collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 218 del  codice
e' formato da tre componenti.  Due  componenti  sono  nominati  dalla
stazione appaltante e il terzo e' nominato, per le opere di interesse
nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e,  per
le opere di interesse locale, dalle regioni, dalle province  autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  o  dalle  citta'   metropolitane.   Ferma
l'eventuale  necessita'  di  sostituzione  di  uno   dei   componenti
designati dalla stazione appaltante con uno  di  nomina  privata,  le
funzioni di componente del collegio consultivo  tecnico  nominato  ai
sensi del presente articolo non  sono  incompatibili  con  quelle  di
componente del collegio nominato ai sensi dell'articolo 1.