(Allegato I.5-art. 10)
                            Articolo 10. 
                 Clausola di invarianza finanziaria. 
 
1.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  allegato   si
provvede mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.