(Allegato I.5-art. 4)
                             Articolo 4. 
Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei  programmi
    triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali. 
 
1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, le stazioni
appaltanti  e  gli  enti  concedenti,  a  prescindere   dall'importo,
inseriscono nella scheda B le opere pubbliche incompiute  di  propria
competenza, secondo l'ordine di classificazione di  cui  all'articolo
4, comma 2 del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 13 marzo 2013, n. 42,  indicando  per  ciascuna  opera  non
completata le modalita' e  le  risorse  per  il  loro  completamento.
Laddove  non  optino  nei  sensi  di  cui  al   primo   periodo,   le
amministrazioni   individuano   soluzioni   alternative,   quali   il
riutilizzo ridimensionato, il  cambio  di  destinazione  d'uso  o  la
cessione a titolo di corrispettivo  per  la  realizzazione  di  altra
opera pubblica mediante cessione di immobili in cambio di  opere,  la
vendita  ovvero  la  demolizione  qualora  le  esigenze  di  pubblico
interesse non consentano l'adozione di soluzioni alternative. 
2. Ai fini del completamento e della fruibilita' dell'opera  pubblica
incompiuta, anche  in  caso  di  cambio  di  destinazione  d'uso,  le
stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti  adottano  le  proprie
determinazioni  sulla  base,  ove  pertinente,  degli   esiti   della
valutazione ex  ante,  effettuata  secondo  le  linee  guida  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  228,
condotta secondo principi di appropriatezza e proporzionalita' tenuto
conto della complessita', dell'impatto e del costo dell'opera,  anche
avvalendosi  del  supporto  fornito  dalle  strutture  tecniche   del
Ministero delle infrastrutture e trasporti e delle  regioni  e  delle
province  autonome,  per  i   rispettivi   ambiti   territoriali   di
competenza. Le medesime strutture svolgono,  altresi',  attivita'  di
supporto tecnico-economico alle amministrazioni nelle fasi  attuative
delle determinazioni adottate. 
3. Qualora, sulla base della valutazione di cui al comma 2, si rilevi
che  per  il  completamento  e  la  gestione  delle  opere  pubbliche
incompiute sussista la capacita' attrattiva di finanziamenti privati,
le stazioni appaltanti e gli enti concedenti promuovono il ricorso  a
procedure di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 174
e  seguenti  del  codice.  A  tal  fine  esse  pubblicano  sul   sito
istituzionale del committente e sull'apposita sezione del portale web
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche  tramite  i
sistemi informatizzati regionali, un avviso finalizzato ad  acquisire
le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai
lavori di possibile completamento, anche ridimensionato o con diversa
destinazione d'uso, delle opere incompiute di cui al comma 1  nonche'
alla gestione delle stesse. 
4. Le opere pubbliche  incompiute  per  le  quali,  a  seguito  della
valutazione di cui al comma 2, le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
concedenti abbiano  determinato  i  lavori  da  adottare  tra  quelli
menzionati al comma 1 e abbiano  individuato  la  relativa  copertura
finanziaria, sono inserite nell'elenco dei lavori  del  programma  di
cui alla scheda D ovvero nell'elenco annuale di cui alla scheda E  se
la ripresa dei lavori e' prevista nella prima annualita'. 
5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente  concedente  abbia
ritenuto, con atto motivato, l'insussistenza dell'interesse  pubblico
al completamento e alla fruibilita' dell'opera: 
a) riporta nell'elenco degli immobili di cui alla  scheda  C,  previa
acquisizione al patrimonio a  seguito  di  redazione  e  approvazione
dello stato di consistenza, le  opere  pubbliche  incompiute  per  le
quali intenda cedere la titolarita' dell'opera ad altro ente pubblico
o a un soggetto esercente una  funzione  pubblica,  ovvero  procedere
alla vendita dell'opera sul mercato; 
b) riporta nell'elenco dei lavori di cui alle schede D ed E le  opere
pubbliche incompiute per le quali intenda procedere alla demolizione. 
6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5,  lettera  b),
nell'ambito del programma triennale sono inseriti gli oneri necessari
per  lo  smantellamento  dell'opera  e  per  la   rinaturalizzazione,
riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.