(Allegato I.5-art. 5)
                             Articolo 5. 
Modalita' di redazione, approvazione, aggiornamento  e  modifica  del
programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  del  relativo  elenco
           annuale. Obblighi informativi e di pubblicita'. 
 
1. Il programma di cui all'articolo 3 e' redatto ogni anno, scorrendo
l'annualita' pregressa  e  aggiornando  i  programmi  precedentemente
approvati. 
2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento
non sono riproposti nel programma successivo. 
3. La scheda F di cui all'articolo 3, comma 2,  lettera  f),  riporta
l'elenco dei lavori presenti nel  precedente  elenco  annuale  e  non
riproposti nell'aggiornamento del programma  per  motivi  diversi  da
quelli di cui al comma  2,  ovvero  per  i  quali  si  e'  rinunciato
all'attuazione. 
4. Nel rispetto di quanto previsto  all'articolo  37,  comma  1,  del
codice, nonche' dei termini di cui  ai  commi  5  e  6  del  presente
articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei  lavori
pubblici  e  l'elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  proposto   dal
referente responsabile del programma. 
5. Successivamente alla adozione, il programma triennale  e  l'elenco
annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente  e  ne
e'  data  comunicazione  alla  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
pubblici. Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti  possono
consentire la presentazione di eventuali  osservazioni  entro  trenta
giorni dalla pubblicazione di cui al  primo  periodo.  L'approvazione
definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei
lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro  i  successivi
trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni,  ovvero,  comunque,
in  assenza  delle  consultazioni,  entro   sessanta   giorni   dalla
pubblicazione di  cui  al  primo  periodo,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal comma 4, e con pubblicazione in formato open data presso
i siti informatici della stazione appaltante e dell'ente  concedente.
Le  stazioni  appaltanti  o  gli  enti  concedenti  possono  adottare
ulteriori forme di pubblicita' purche' queste  siano  predisposte  in
modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma. 
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  che  siano
amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma
triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Le altre
stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i  medesimi
documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti
del proprio bilancio o documento equivalente,  secondo  l'ordinamento
proprio di ciascuna  amministrazione.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
7. Nel caso di regioni o di  enti  locali,  ove  risulti  avviata  la
procedura di approvazione dell'aggiornamento  annuale  del  programma
triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione  della
medesima, le amministrazioni, secondo i  loro  ordinamenti,  possono,
motivatamente, autorizzare l'avvio  delle  procedure  relative  a  un
lavoro previsto dalla seconda annualita' di  un  programma  triennale
approvato e dall'elenco annuale dello schema di  programma  triennale
adottato. 
8. Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti  concedenti  non
provvedano  alla  redazione  del  programma  triennale   dei   lavori
pubblici, per assenza di lavori,  ne  danno  comunicazione  sul  sito
istituzionale  del   committente   nella   sezione   «Amministrazione
trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e  ne
danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 
9. I programmi triennali di lavori  pubblici  sono  modificabili  nel
corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente,
da individuarsi, per gli enti  locali,  secondo  la  tipologia  della
modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma  1,
del codice, qualora le modifiche riguardino: 
a) la cancellazione di uno o piu' lavori  gia'  previsti  nell'elenco
annuale; 
b)  l'aggiunta  di  uno  o  piu'  lavori  in  conseguenza   di   atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale; 
c) l'aggiunta di uno o piu' lavori per la sopravvenuta disponibilita'
di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al  momento
della prima approvazione del programma,  ivi  comprese  le  ulteriori
risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie; 
d)  l'anticipazione  della  realizzazione,  nell'ambito   dell'elenco
annuale di lavori precedentemente previsti in annualita' successive; 
e) la modifica del  quadro  economico  dei  lavori  gia'  contemplati
nell'elenco annuale, per la quale  si  rendano  necessarie  ulteriori
risorse. 
10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono  pubblicate  sul
sito istituzionale della stazione appaltante e dell'ente concedente. 
11. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere realizzato
quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o  da
sopravvenute disposizioni di legge o  regolamentari.  Un  lavoro  non
inserito nell'elenco annuale puo' essere  altresi'  realizzato  sulla
base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi  risorse  gia'
previste tra i mezzi finanziari della stazione appaltante o dell'ente
concedente al  momento  della  formazione  dell'elenco,  avviando  le
procedure di aggiornamento della programmazione. 
12. Il CIPESS,  al  fine  di  disporre  di  un  quadro  programmatico
generale di riferimento, puo' chiedere alle amministrazioni  centrali
che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi  triennali  dei
lavori pubblici  e  i  relativi  aggiornamenti  di  trasmettere  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento   per   la
programmazione e  il  coordinamento  della  politica  economica,  una
relazione  che  sintetizzi  la  distribuzione  territoriale   e   per
tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli
organismi  vigilati  riguardanti  il  triennio  di  riferimento  e  i
relativi contenuti finanziari.