(Allegato I.5-art. 7)
                             Articolo 7. 
Modalita' di redazione, approvazione, aggiornamento  e  modifica  del
programma triennale degli acquisti di forniture e  servizi.  Obblighi
                    informativi e di pubblicita'. 
 
1. Il programma di cui all'articolo 6 e' redatto ogni anno, scorrendo
l'annualita' pregressa  e  aggiornando  i  programmi  precedentemente
approvati. 
2. Non e' riproposto nel programma  successivo  un  acquisto  di  una
fornitura o di  un  servizio  per  il  quale  sia  stata  avviata  la
procedura di affidamento. 
3. La scheda I, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera  c),  riporta
l'elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti  nella  prima
annualita'   del    precedente    programma    e    non    riproposti
nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di  cui
al comma 2, ovvero per i quali si e' rinunciato all'acquisizione. 
4. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti  concedenti  non
provvedano alla redazione del programma triennale degli  acquisti  di
forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e  servizi,
ne danno comunicazione sul  profilo  del  committente  nella  sezione
«Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33. 
5. La comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui
all'articolo 6, comma 12, avviene mediante la trasmissione al portale
dei soggetti aggregatori nell'ambito del sito acquisti  in  rete  del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  anche  tramite  i  sistemi
informatizzati regionali. 
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  che  siano
amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma
triennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco
annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti approvano
i medesimi documenti entro novanta giorni dalla  data  di  decorrenza
degli effetti del proprio bilancio o documento  equivalente,  secondo
l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto
previsto   dall'articolo   172   del   testo   unico   delle    leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
7. Nel caso di regioni o di  enti  locali,  ove  risulti  avviata  la
procedura di approvazione dell'aggiornamento  annuale  del  programma
triennale  e  nelle  more  della  conclusione  della   medesima,   le
amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono,  motivatamente,
autorizzare  l'avvio  delle  procedure  relative  a  un  acquisto  di
forniture e servizi previsto in un programma triennale approvato. 
8. I programmi triennali degli acquisti di forniture e  servizi  sono
modificabili  nel  corso  dell'anno,  previa  apposita   approvazione
dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo
la  tipologia  della  modifica,  nel  rispetto  di  quanto   previsto
all'articolo  37,  comma  1,  del  codice,   qualora   le   modifiche
riguardino: 
a) la cancellazione di uno o piu' acquisti gia' previsti  nell'elenco
annuale delle acquisizioni di forniture e servizi; 
b)  l'aggiunta  di  uno  o  piu'  acquisti  in  conseguenza  di  atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale; 
c)  l'aggiunta  di  uno  o  piu'   acquisti   per   la   sopravvenuta
disponibilita'  di  finanziamenti  all'interno   del   bilancio   non
prevedibili al momento della prima approvazione  del  programma,  ivi
comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di  ribassi
d'asta o di economie; 
d) l'anticipazione alla prima  annualita'  dell'acquisizione  di  una
fornitura o di un servizio ricompreso nel programma  triennale  degli
acquisti; 
e) la modifica del quadro economico degli acquisti  gia'  contemplati
nell'elenco annuale, per la quale  si  rendano  necessarie  ulteriori
risorse. 
9. Un servizio o  una  fornitura  non  inseriti  nell'elenco  annuale
possono essere realizzati  quando  siano  resi  necessari  da  eventi
imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge  o
regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti  nella  prima
annualita' del programma possono  essere  altresi'  realizzati  sulla
base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi  risorse  gia'
previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della
formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento  della
programmazione. 
10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono  pubblicate  sul
sito istituzionale della stazione appaltante e dell'ente concedente e
ne e' data comunicazione alla  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
pubblici.