(Allegato I.5-art. 8)
                             Articolo 8. 
Modalita'  di  raccordo  con  la  pianificazione  dell'attivita'  dei
soggetti aggregatori e delle centrali  di  committenza  ai  quali  le
      stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 
 
1. Negli elenchi annuali degli acquisti  di  forniture  e  servizi  e
negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e  gli  enti
concedenti  indicano  per   ciascun   acquisto   l'obbligo,   qualora
sussistente, ovvero l'intenzione  di  ricorrere  a  una  centrale  di
committenza o a un  soggetto  aggregatore  per  l'espletamento  della
procedura di affidamento; a tal fine essi  consultano,  ai  sensi  di
quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  1,  secondo  periodo,  la
pianificazione  dei  soggetti  aggregatori  e   delle   centrali   di
committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o  ne  verificano
la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno. 
2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti  concedenti,  in
adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrano a una  centrale
di committenza o a  un  soggetto  aggregatore,  l'elenco  annuale  ne
indica la denominazione fra quelle registrate  nell'AUSA  nell'ambito
della Banca dati  nazionale  dei  contratti  pubblici  dell'Autorita'
nazionale anticorruzione.