(Allegato I.6-art. 3)
                             Articolo 3. 
                  Indizione del dibattito pubblico. 
 
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, ciascuno
secondo il proprio ordinamento, il soggetto titolare  del  potere  di
indire il dibattito pubblico che si svolge  nelle  fasi  iniziali  di
elaborazione di un progetto  di  un'opera  o  di  un  intervento,  in
relazione ai  contenuti  del  progetto  di  fattibilita'  ovvero  del
documento di fattibilita' delle eventuali alternative progettuali. 
2. Il dibattito pubblico ha avvio  con  la  pubblicazione,  ai  sensi
dell'articolo 40, comma 3, del codice, della  relazione  di  progetto
dell'opera di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),  del  presente
allegato.