(Allegato I.6-art. 5)
                             Articolo 5. 
Funzioni e compiti della stazione appaltante e dell'ente concedente. 
 
1. La stazione appaltante o l'ente concedente provvede a: 
a)  elaborare  la  relazione  di  progetto  dell'opera,  scritta   in
linguaggio chiaro e comprensibile, in cui e' motivata  l'opportunita'
dell'intervento e sono descritte le soluzioni  progettuali  proposte,
comprensive delle valutazioni degli impatti  sociali,  ambientali  ed
economici, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228; 
b)  pubblicare  sul  proprio  sito  istituzionale  e  richiedere   la
pubblicazione sui siti  istituzionali  delle  amministrazioni  locali
interessate dall'intervento della relazione 
di cui alla lettera a); 
c) comunicare al Dipartimento per le opere  pubbliche,  le  politiche
abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le  risorse  umane  e
strumentali  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
l'indizione del procedimento del dibattito  pubblico  e  la  relativa
conclusione; 
d) fornire le  informazioni  sull'intervento  e,  ove  significativo,
sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto
di fattibilita'; 
e) partecipare in modo attivo alle attivita' previste  dal  dibattito
pubblico e fornire il supporto necessario per rispondere  ai  quesiti
emersi nel corso del dibattito pubblico; 
f) valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del  dibattito
pubblico e redigere un documento conclusivo in cui  si  evidenzia  la
volonta' o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da
apportare  al  progetto  e  le  ragioni  che  hanno  condotto  a  non
accogliere eventuali proposte; 
g)  sostenere  i  costi  relativi  allo  svolgimento  del   dibattito
pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento di
cui all'articolo 41, comma 9, del codice.