Articolo 5. Funzioni e compiti della stazione appaltante e dell'ente concedente. 1. La stazione appaltante o l'ente concedente provvede a: a) elaborare la relazione di progetto dell'opera, scritta in linguaggio chiaro e comprensibile, in cui e' motivata l'opportunita' dell'intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228; b) pubblicare sul proprio sito istituzionale e richiedere la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento della relazione di cui alla lettera a); c) comunicare al Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'indizione del procedimento del dibattito pubblico e la relativa conclusione; d) fornire le informazioni sull'intervento e, ove significativo, sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilita'; e) partecipare in modo attivo alle attivita' previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito pubblico; f) valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico e redigere un documento conclusivo in cui si evidenzia la volonta' o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte; g) sostenere i costi relativi allo svolgimento del dibattito pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento di cui all'articolo 41, comma 9, del codice.