Articolo 6. Svolgimento del dibattito pubblico. 1. Dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, comma 2, decorrono i termini di conclusione di cui all'articolo 40, comma 5, del codice. 2. Il titolare del potere di indire il dibattito pubblico puo' prorogarne una sola volta e per la durata massima di due mesi il termine di conclusione di cui al comma 1, in caso di comprovata e motivata necessita'. 3. Gli enti legittimati ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del codice, nel termine ivi stabilito, possono presentare osservazioni e proposte con le modalita' stabilite dal responsabile del dibattito pubblico in conformita' alle previsioni dell'articolo 4, comma 3, lettera a).