(Allegato I.6-art. 6)
                             Articolo 6. 
                 Svolgimento del dibattito pubblico. 
 
1. Dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, comma  2,  decorrono  i
termini di conclusione di cui all'articolo 40, comma 5, del codice. 
2. Il titolare del  potere  di  indire  il  dibattito  pubblico  puo'
prorogarne una sola volta e per la durata  massima  di  due  mesi  il
termine di conclusione di cui al comma 1, in  caso  di  comprovata  e
motivata necessita'. 
3. Gli enti legittimati ai  sensi  dell'articolo  40,  comma  4,  del
codice, nel termine ivi stabilito, possono presentare osservazioni  e
proposte con le modalita' stabilite dal  responsabile  del  dibattito
pubblico in conformita' alle previsioni  dell'articolo  4,  comma  3,
lettera a).