(Allegato I.7-art. 15)
                            Articolo 15. 
            Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE. 
 
1. Il PFTE contiene le prime indicazioni e  misure  finalizzate  alla
tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per  la  stesura
dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi: 
a) identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata con: 
1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in  cui  e'
prevista l'area di cantiere; 
2) descrizione sintetica  dell'opera,  con  riferimento  alle  scelte
progettuali effettuate; 
b) relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi  e  la
valutazione  degli  effettivi  rischi  naturali  e   antropici,   con
riferimento all'area e all'organizzazione dello  specifico  cantiere,
nonche'  alle  lavorazioni  interferenti,  ivi  compresi   i   rischi
derivanti dal possibile rinvenimento di  ordigni  bellici  inesplosi,
nei   cantieri   interessati   da   attivita'   di   scavo,   nonche'
dall'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai  sensi  delle
disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria; 
c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure  preventive
e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione
del cantiere e alle lavorazioni; 
d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione
all'opera da realizzare,  sulla  base  degli  elementi  di  cui  alle
lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell'allegato XV
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalita' del
calcolo sommario di cui all'articolo 16 del presente allegato.