(Allegato I.7-art. 26)
                            Articolo 26. 
  Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo. 
 
1. La redazione dei calcoli  relativi  al  progetto  esecutivo  delle
strutture  e  degli  impianti,   nell'osservanza   delle   rispettive
normative vigenti, puo' essere eseguita anche  mediante  utilizzo  di
programmi informatici. 
2. I calcoli del progetto esecutivo delle strutture devono consentire
il dimensionamento e le verifiche  delle  prestazioni  delle  stesse,
secondo quanto stabilito dalle vigenti regole tecniche, in ogni  loro
aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita' di
variazioni in corso di esecuzione. 
3. I calcoli del progetto esecutivo degli impianti sono eseguiti  con
riferimento alle condizioni di esercizio  o  alle  fasi  costruttive,
qualora piu' gravose delle  condizioni  di  esercizio,  nonche'  alla
destinazione  specifica  dell'intervento  e  devono   permettere   di
stabilire  e  dimensionare  tutte  le  apparecchiature,   condutture,
canalizzazioni  e  qualsiasi  altro  elemento   necessario   per   la
funzionalita'   dell'impianto   stesso,   nonche'    consentire    di
determinarne il prezzo. 
4. La progettazione esecutiva delle strutture  e  degli  impianti  e'
effettuata unitariamente e  in  forma  integrata  alla  progettazione
esecutiva  delle  opere  civili,  al  fine  di  dimostrare  la  piena
compatibilita'   tra   progetto   architettonico,    strutturale    e
impiantistico, di prevedere esattamente ingombri,  passaggi,  cavedi,
sedi,  attraversamenti  e  simili  e  di  ottimizzare  le   fasi   di
realizzazione. 
5. I calcoli delle strutture e  degli  impianti,  comunque  eseguiti,
sono accompagnati da  una  relazione  di  calcolo,  illustrativa  dei
criteri e delle modalita' di calcolo, che ne consentano  una  agevole
lettura e verificabilita'. 
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende: 
a) gli elaborati grafici di insieme - carpenterie, profili e  sezioni
- in scala non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio
in scala non inferiore a 1:10, contenenti fra l'altro: 
1)  per  le  strutture  in  cemento  armato  o  in   cemento   armato
precompresso, i tracciati dei ferri  di  armatura  con  l'indicazione
delle sezioni e  delle  misure  parziali  e  complessive,  nonche'  i
tracciati  delle  armature  per  la  precompressione;  resta  esclusa
soltanto la compilazione delle distinte di  ordinazione  a  carattere
organizzativo di cantiere; 
2) per  le  strutture  metalliche,  lignee  o  realizzate  con  altri
materiali composti per elementi, tutti  i  profili  e  i  particolari
relativi ai collegamenti,  completi  nella  forma  e  spessore  delle
piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni o di  altri  tipi
di connessioni, dello spessore, tipo,  posizione  e  lunghezza  delle
saldature, ove presenti; resta esclusa soltanto la  compilazione  dei
disegni di officina e delle relative distinte pezzi; 
3)  per  le  strutture  murarie,  tutti  gli  elementi  tipologici  e
dimensionali atti a consentirne l'esecuzione; 
b) la relazione di calcolo contenente: 
1) l'indicazione delle norme di riferimento; 
2) la specifica della qualita' e delle caratteristiche meccaniche dei
materiali e delle modalita' di esecuzione qualora necessarie; 
3) l'analisi  dei  carichi  per  i  quali  le  strutture  sono  state
dimensionate; 
4) le verifiche statiche. 
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali
ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e
simili, il progetto esecutivo e' completo dei  particolari  esecutivi
di tutte le opere integrative. 
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende: 
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta  e
comunque non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di  dettaglio,
in scala non inferiore a 1:10, con le notazioni metriche necessarie; 
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle  parti  di  ogni
impianto con le relative Relazioni di calcolo; 
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali  e  qualitative
dei materiali, macchinari e apparecchiature. 
9. I valori  minimi  delle  scale  contenuti  nel  presente  articolo
possono essere variati su motivata indicazione del RUP. 
10. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione  informativa
digitale delle costruzioni di cui  all'articolo  43  del  codice,  il
capitolato informativo e il  piano  di  gestione  informativa  devono
riportare  le  condizioni  di  eventuale  interoperabilita'   tra   i
contenuti informativi presenti nel progetto esecutivo delle strutture
e degli impianti e quelli inclusi nei modelli informativi.