(Allegato I.7-art. 31)
                            Articolo 31. 
Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico. 
 
1. Il computo metrico estimativo e' redatto applicando alle quantita'
delle lavorazioni  da  contabilizzare  a  misura  i  relativi  prezzi
unitari; tali prezzi unitari  sono  dedotti  dai  prezzari  ai  sensi
dell'articolo 41, comma 13, del codice, ove esistenti;  le  quantita'
totali  delle  singole  lavorazioni  sono  ricavate  da  computi   di
quantita'  parziali,  con  indicazione  puntuale  dei  corrispondenti
elaborati grafici. Nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo,
il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo;  al
solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo,
e' redatto un distinto  elaborato,  non  facente  parte  del  computo
metrico estimativo, redatto  con  le  stesse  modalita'  del  computo
metrico  estimativo,  con  riferimento  alle  sotto-lavorazioni   che
complessivamente concorrono alla formazione del prezzo  a  corpo.  Le
singole lavorazioni, risultanti  dall'aggregazione  delle  rispettive
voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in
sede di redazione dello schema di contratto e del bando di  gara,  ai
fini della definizione dei gruppi  di  categorie  ritenute  omogenee.
Tale aggregazione avviene in forma  tabellare  con  riferimento  alle
specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono. 
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo  viene  determinato
mediante analisi: 
a) applicando alle quantita' stimate di materiali, manodopera, noli e
trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita' unitarie di
ogni  voce,  i  rispettivi  prezzi  elementari   dedotti   attraverso
l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle  regioni  e
dalle  province  autonome  territorialmente  competenti,  ovvero   da
listini ufficiali o dai listini delle  locali  camere  di  commercio,
oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; 
b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento,
a  seconda  della  importanza,  della  natura,  della  durata  e   di
particolari esigenze dell'intervento, per spese generali; 
c) aggiungendo, infine, una percentuale del 10 per  cento  per  utile
dell'esecutore. 
3. In relazione alle specifiche caratteristiche  dell'intervento,  il
computo metrico estimativo puo' prevedere le somme da accantonare per
eventuali lavorazioni in amministrazione diretta,  da  prevedere  nel
contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra  quelle  a
disposizione della stazione appaltante. 
4. Per spese generali comprese nel prezzo  dei  lavori  e  percio'  a
carico dell'appaltatore, si intendono: 
a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro; 
b) gli oneri finanziari  generali  e  particolari,  ivi  comprese  la
cauzione  definitiva  o  la  garanzia  globale  di  esecuzione,   ove
prevista, e le polizze assicurative; 
c)   la   quota   delle   spese   di   organizzazione   e    gestione
tecnico-amministrativa di sede dell'appaltatore; 
d)  la  gestione  amministrativa  del  personale  di  cantiere  e  la
direzione tecnica di cantiere; 
e) le spese per l'impianto, la  manutenzione,  l'illuminazione  e  la
dismissione  finale  del  cantiere,   ivi   inclusi   i   costi   per
l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste  a  disposizione  dal
committente; sono  escluse  le  spese  relative  alla  sicurezza  nei
cantieri stessi non assoggettate a ribasso; 
f) le spese per trasporto di  qualsiasi  materiale  o  mezzo  d'opera
franco cantiere; 
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali  e  per  quanto  altro
occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori; 
h)  le  spese  per  rilievi,  tracciati,   verifiche,   esplorazioni,
capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta
del direttore dei lavori o del RUP o  dell'organo  di  collaudo,  dal
giorno  in  cui  viene  effettuata  la  consegna  dei   lavori   fino
all'emissione  del  certificato  di  collaudo  o  all'emissione   del
certificato di regolare esecuzione; 
i) le spese per le vie di  accesso  al  cantiere,  l'installazione  e
l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere; 
l) le spese per idonei locali e per  la  necessaria  attrezzatura  da
mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; 
m)  le  spese  per  passaggio,  per  occupazioni  temporanee  e   per
risarcimento di danni per abbattimento  di  piante,  per  depositi  o
estrazioni di materiali; 
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino
all'emissione  del  certificato  di  collaudo  o  all'emissione   del
certificato di regolare esecuzione; 
o) le spese di adeguamento del cantiere, le misure  per  la  gestione
del rischio aziendale,  nonche'  gli  ulteriori  oneri  aziendali  in
osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi
in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 108, comma  9  del
codice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 110 del codice; 
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato  speciale
d'appalto. 
5. L'elaborazione del computo  metrico  dell'intervento  puo'  essere
effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata, nel
rispetto  di  quanto  previsto   dal   presente   articolo;   se   la
progettazione e' affidata a progettisti esterni, i  programmi  devono
essere  preventivamente  accettati  dalla   stazione   appaltante   o
dall'ente concedente. 
6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni
confluisce in un quadro economico  redatto  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 6. 
7. Le varie voci di  lavoro  del  computo  metrico  estimativo  vanno
aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e
specializzate, allo  scopo  di  rilevare  i  rispettivi  importi,  in
relazione ai quali individuare: 
a) la categoria prevalente; 
b) le categorie scorporabili; 
c) nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b),  le  categorie
di opere  relative  a  lavori  o  componenti  di  notevole  contenuto
tecnologico o di rilevante  complessita'  tecnica,  quali  strutture,
impianti e opere speciali, individuate ai sensi  dell'allegato  II.12
al codice. 
8. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di  gestione  informativa
digitale delle costruzioni di cui  all'articolo  43  del  codice,  il
capitolato informativo e il  piano  di  gestione  informativa  devono
riportare  la  eventuale  equivalenza  tra  i  contenuti  informativi
presenti nel computo metrico dell'intervento e  quelli  eventualmente
presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa  alle
modalita' di generazione da questi ultimi degli  elaborati  predetti,
al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.