(Allegato I.7-art. 32)
                            Articolo 32. 
        Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto. 
 
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, lo  schema
di contratto contiene,  per  quanto  non  disciplinato  dal  presente
allegato,  le  clausole  dirette   a   regolare   il   rapporto   tra
amministrazione e  appaltatore,  in  relazione  alle  caratteristiche
dell'intervento con particolare riferimento a: 
a) termini di esecuzione e penali; 
b) programma di esecuzione dei lavori; 
c) sospensioni o riprese dei lavori; 
d) oneri a carico dell'appaltatore; 
e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo; 
f) liquidazione dei corrispettivi; 
g) controlli; 
h) specifiche modalita' e termini di collaudo; 
i) modalita' di soluzione delle controversie. 
2. Allo schema  di  contratto  e'  allegato  il  capitolato  speciale
d'appalto,  che  riguarda  le  prescrizioni  tecniche  da   applicare
all'oggetto  del  singolo  contratto,  nonche'  il  computo   metrico
estimativo. 
3. Il capitolato speciale d'appalto e' diviso  in  due  parti,  l'una
contenente  la   descrizione   delle   lavorazioni   e   l'altra   la
specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni;  esso
illustra in dettaglio: 
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari  per  una  compiuta
definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto,  anche  a
integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli  elaborati
grafici del progetto esecutivo; 
b) nella seconda parte le modalita'  di  esecuzione  e  le  norme  di
misurazione di ogni  lavorazione,  i  requisiti  di  accettazione  di
materiali e componenti, le specifiche di prestazione e  le  modalita'
di prove nonche', ove necessario, in relazione  alle  caratteristiche
dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di  specifiche
lavorazioni; nel  caso  in  cui  il  progetto  prevede  l'impiego  di
componenti  prefabbricati,  ne  sono  precisate  le   caratteristiche
principali,  descrittive  e  prestazionali,  la   documentazione   da
presentare  in  ordine  all'omologazione  e  all'esito  di  prove  di
laboratorio  nonche'  le  modalita'  di  approvazione  da  parte  del
direttore dei lavori, sentito  il  progettista,  per  assicurarne  la
rispondenza alle scelte progettuali. 
4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera d), dell'allegato  I.1  al  codice,  il  capitolato  speciale
d'appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere  nel
corso  delle  varie  fasi  dei  lavori,  al  fine  di  una   corretta
realizzazione dell'opera e delle sue parti. In particolare, il  piano
dei controlli di cantiere  definisce  il  programma  delle  verifiche
comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e
fotogrammetriche,  al  fine  di  rilevare  il  livello  prestazionale
qualitativo e quantitativo dell'intervento. 
5. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera d), dell'allegato I.1  al  codice,  il  capitolato  contiene,
altresi', l'obbligo per l'esecutore di redigere il piano di  qualita'
di costruzione e di  installazione,  da  sottoporre  all'approvazione
della direzione dei lavori, che prevede,  pianifica  e  programma  le
condizioni, sequenze, modalita', strumentazioni, mezzi d'opera e fasi
delle attivita' di controllo da svolgersi nella  fase  esecutiva.  Il
piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti
installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali  non
conformita'. 
6. Per gli interventi il  cui  corrispettivo  e'  previsto  a  corpo,
ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo  e'
previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per  ogni
gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e  la  sua
aliquota    percentuale    riferita     all'ammontare     complessivo
dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in
sede di progetto esecutivo dal computo metrico  estimativo.  Al  fine
dei pagamenti in corso d'opera, i suddetti importi e aliquote possono
essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti  principali.
I pagamenti in  corso  d'opera  sono  determinati  sulla  base  delle
aliquote percentuali cosi' definite, di ciascuna  delle  quali  viene
contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. 
7. Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a  misura,  lo
schema di contratto precisa  l'importo  di  ciascuno  dei  gruppi  di
categorie  ritenute  omogenee,  desumendolo   dal   computo   metrico
estimativo. 
8. Per i lavori il cui corrispettivo e' in parte a corpo e in parte a
misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per  le
quali  in  sede  di  progettazione  risulta  eccessivamente   oneroso
individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita'. Tali
lavorazioni sono indicate nel  provvedimento  di  approvazione  della
progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico
e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto  e
della relativa  incidenza  sul  valore  complessivo  assunto  a  base
d'asta. 
9.  Il  capitolato  speciale  d'appalto   prescrive   l'obbligo   per
l'esecutore di presentare, ai fini della sua  approvazione  da  parte
della stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma
esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma  di  cui
all'articolo 30, nel quale sono riportate, per ogni  lavorazione,  le
previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione  nonche'   l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento  dei  lavori  alle
scadenze  contrattualmente  stabilite   per   la   liquidazione   dei
certificati  di  pagamento.  E'  facolta'  prescrivere,  in  sede  di
capitolato speciale d'appalto, eventuali  scadenze  differenziate  di
varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.