(Allegato I.7-art. 35)
                            Articolo 35. 
                           Accreditamento. 
 
1. Per le attivita' di verifica sono: 
a) Organismi di controllo accreditati ai sensi  della  norma  europea
UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di ispezione di tipo  A,  B  e  C
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
b) Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione  di  tipo
A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per
gli Organismi di certificazione del sistema di controllo  interno  di
qualita' coerente con i requisiti della norma UNI EN  ISO  9001,  gli
enti partecipanti all'European cooperation  for  accreditation  (EA),
nonche' il Servizio tecnico  centrale  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, per le amministrazioni dello  Stato  nei  limiti  di
quanto previsto all'articolo 36, comma 3.