Articolo 37. Disposizioni generali riguardanti l'attivita' di verifica. 1. Il responsabile del progetto puo' utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attivita' di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti. 2. L'attivita' di verifica della progettazione, con esclusione dell'attivita' di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, e' affidata unitariamente. 3. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica e' munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attivita' professionali a norma dell'articolo 43. 4. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, anche con riferimento al DIP, i requisiti informativi contrattualmente disciplinati, in relazione agli usi della modellazione informativa e ai livelli di fabbisogno informativo attesi, nonche' le regole di controllo della conformita' dei contenuti dei modelli informativi ai requisiti informativi e contenutistici.