(Allegato I.7-art. 37)
                            Articolo 37. 
     Disposizioni generali riguardanti l'attivita' di verifica. 
 
1. Il responsabile del progetto puo' utilizzare, come criterio o base
di riferimento, per la stima del  corrispettivo  delle  attivita'  di
verifica del progetto affidate  a  strutture  tecniche  esterne  alla
stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del
Ministro della giustizia 4 aprile  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e  suoi
aggiornamenti. 
2.  L'attivita'  di  verifica  della  progettazione,  con  esclusione
dell'attivita' di  verifica  relativa  ai  livelli  di  progettazione
verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla
stazione appaltante, e' affidata unitariamente. 
3. Il soggetto incaricato dell'attivita' di  verifica  e'  munito  di
adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle
attivita' professionali a norma dell'articolo 43. 
4. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di  gestione  informativa
digitale delle costruzioni di cui  all'articolo  43  del  codice,  il
capitolato informativo e il  piano  di  gestione  informativa  devono
riportare, anche con riferimento  al  DIP,  i  requisiti  informativi
contrattualmente  disciplinati,   in   relazione   agli   usi   della
modellazione informativa  e  ai  livelli  di  fabbisogno  informativo
attesi,  nonche'  le  regole  di  controllo  della  conformita'   dei
contenuti  dei  modelli  informativi  ai  requisiti   informativi   e
contenutistici.