(Allegato I.7-art. 38)
                            Articolo 38. 
             Requisiti per la partecipazione alle gare. 
 
1.  I  requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi   di
partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti  con
riguardo ai seguenti elementi: 
a) fatturato globale  per  servizi  di  verifica,  di  ispezione  nei
contratti pubblici di lavori ai sensi  della  norma  UNI  EN  ISO/IEC
1702, di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi
cinque anni,  per  un  importo  da  determinare  in  una  misura  non
inferiore a due volte  l'importo  stimato  dell'appalto  relativo  ai
predetti servizi; 
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi  cinque  anni,  di  almeno  due
appalti  di  servizi  di  verifica  di  progetti,  di  ispezione  nei
contratti pubblici di lavori ai sensi  della  norma  UNI  EN  ISO/IEC
17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a  lavori  di
importo ciascuno almeno pari  al  50  per  cento  di  quello  oggetto
dell'appalto da  affidare  e  di  natura  analoga  allo  stesso.  Per
l'individuazione di servizi di verifica analoghi  si  fa  riferimento
alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge
2 marzo 1949, n. 143. 
2. Il soggetto che concorre all'affidamento  dell'appalto  individua,
in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di  verifica
nella persona di un laureato in ingegneria o architettura,  abilitato
all'esercizio della professione da almeno dieci anni  e  iscritto  al
relativo  albo  professionale,  che  sottoscrive  tutti  i   rapporti
rilasciati dall'Organismo di ispezione nonche' il rapporto conclusivo
di cui all'articolo 41, comma 7. 
3. Alle procedure di affidamento delle attivita' di verifica  possono
partecipare, in forma singola o  associata,  i  soggetti  accreditati
come Organismi di ispezione di tipo A  e  di  tipo  C,  nonche',  per
verifiche di progetti relativi a lavori di  importo  inferiore  a  20
milioni di euro, i soggetti di cui  all'articolo  66,  comma  1,  del
codice. Per verifiche  di  progetti  relativi  a  lavori  di  importo
superiore a 20 milioni di  euro,  l'accreditamento,  ai  sensi  della
norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di ispezione di tipo  A  e
di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti  concorrenti  in
forma associata. In caso di associazione  temporanea,  la  mandataria
deve possedere una quota in misura almeno pari al 50  per  cento  dei
requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi   stabiliti
dalla stazione appaltante  e  la  restante  percentuale  deve  essere
posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante puo' richiedere alle
mandanti  una  percentuale  minima  di  possesso  dei  requisiti   da
stabilirsi in misura non inferiore al  10  per  cento  dei  requisiti
stessi. 
4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare
o aver partecipato direttamente o indirettamente ne'  alla  gara  per
l'affidamento della progettazione ne' alla redazione della stessa  in
qualsiasi suo livello. 
5. Il mancato rispetto  di  quanto  previsto  dal  comma  4  comporta
l'esclusione per  cinque  anni  dalle  attivita'  di  verifica  e  la
comunicazione, da parte del RUP, agli Organi di accreditamento.