(Allegato I.7-art. 4)
                             Articolo 4. 
           Livelli della progettazione di lavori pubblici. 
 
1. Ai sensi dell'articolo 41 del codice, la progettazione in  materia
di lavori pubblici si articola  secondo  due  livelli  di  successivi
approfondimenti tecnici, in: 
a) progetto di fattibilita' tecnica ed economica; 
b) progetto esecutivo. 
2. I livelli di cui al comma  1  costituiscono  una  suddivisione  di
contenuti   progettuali   che   sono   sviluppati    progressivamente
nell'ambito di un processo unitario senza soluzione  di  continuita',
al fine di assicurare la  coerenza  della  progettazione  ai  diversi
livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale  e  al
documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3.