(Allegato I.7-art. 42)
                            Articolo 42. 
                          Responsabilita'. 
 
1. Nei limiti delle attivita' di verifica di cui agli articoli  39  e
40, il soggetto  incaricato  della  verifica  risponde  a  titolo  di
inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del  progetto
verificato  che  ne  pregiudichino   in   tutto   o   in   parte   la
realizzabilita' o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato  della
verifica ha la  responsabilita'  degli  accertamenti  previsti  dagli
articoli  39  e  40,  ivi  compresi  quelli   relativi   all'avvenuta
acquisizione dei necessari  pareri,  autorizzazioni  e  approvazioni,
ferma restando l'autonoma responsabilita' del  progettista  circa  le
scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati. 
2.  Il  soggetto  incaricato  dell'attivita'  di  verifica  che   sia
inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente  sezione
e dal contratto di appalto di servizi e' tenuto a risarcire  i  danni
derivanti alla stazione appaltante in conseguenza  dell'inadempimento
ed e' escluso per i successivi tre anni dalle attivita' di  verifica.
Per i danni non ristorabili, per tipologia  o  importo,  mediante  la
copertura  assicurativa  di  cui  all'articolo  43,  resta  ferma  la
responsabilita' del soggetto  esterno  incaricato  dell'attivita'  di
verifica, la quale opera anche  nell'ipotesi  di  inesigibilita',  in
tutto  o  in  parte,  della   prestazione   contrattualmente   dovuta
dall'assicuratore. Nel caso  in  cui  il  soggetto  incaricato  della
verifica sia dipendente della stazione appaltante esso  risponde  nei
limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve  la
responsabilita' disciplinare e per danno erariale  secondo  le  norme
vigenti. 
3. La validazione del progetto, di cui all'articolo 42, comma 4,  del
codice, non esime il concorrente che  partecipa  alla  procedura  per
l'affidamento dell'appalto o della  concessione  di  lavori  pubblici
dalle responsabilita' inerenti a errori od omissioni progettuali.