(Allegato I.7-art. 5)
                             Articolo 5. 
              Quadro economico dell'opera o del lavoro. 
 
1. Il quadro economico dell'opera o del  lavoro  e'  predisposto  con
progressivo approfondimento in rapporto al livello  di  progettazione
di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e  variazioni
in relazione  alla  specifica  tipologia  e  categoria  dell'opera  o
dell'intervento  stesso,  nonche'  alle   specifiche   modalita'   di
affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico,  con
riferimento al costo complessivo  dell'opera  o  dell'intervento,  e'
cosi' articolato: 
a) lavori a corpo, a misura; 
b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 
c) importo relativo all'aliquota per  l'attuazione  di  misure  volte
alla prevenzione e repressione  della  criminalita'  e  tentativi  di
infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera  e),
del codice, non soggetto a ribasso; 
d) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale  e
sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo  complessivo
dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale; 
e) somme a disposizione della stazione appaltante per: 
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed  esclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di
progettazione a cura della stazione appaltante; 
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di
progettazione a cura del progettista; 
4)  allacciamenti  ai  pubblici  servizi  e   superamento   eventuali
interferenze; 
5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2; 
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60
e 120, comma 1, lettera a), del codice; 
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi; 
8)  spese  tecniche  relative  alla  progettazione,  alle   attivita'
preliminari,  ivi  compreso  l'eventuale  monitoraggio  di  parametri
necessari  ai   fini   della   progettazione   ove   pertinente,   al
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di   progettazione,   alle
conferenze dei servizi, alla  direzione  lavori  e  al  coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza  giornaliera  e
contabilita', all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice,  nella
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal
personale dipendente; 
9) spese per attivita' tecnico-amministrative e strumentali  connesse
alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale
dipendente,  di  assicurazione  dei  progettisti  qualora  dipendenti
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  del  codice
nonche' per la  verifica  preventiva  della  progettazione  ai  sensi
dell'articolo 42 del codice; 
10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; 
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici; 
12) spese per pubblicita'; 
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche
obbligatorie  o  specificamente  previste  dal  capitolato   speciale
d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonche'  per
l'eventuale monitoraggio successivo  alla  realizzazione  dell'opera,
ove prescritto; 
14) spese per collaudo  tecnico-amministrativo,  collaudo  statico  e
altri eventuali collaudi specialistici; 
15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico,  di
cui all'articolo 41, comma 4, del codice; 
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; 
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere  artistiche  di
cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; 
18) IVA ed eventuali altre imposte. 
2. Le voci del quadro economico relative  a  imprevisti,  di  cui  al
comma  1,  lettera  e),  numero  5),  e   a   eventuali   lavori   in
amministrazione diretta, di cui al comma 1  lettera  e),  numero  1),
sono definite entro una soglia compresa tra il 5 e il  10  per  cento
dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei  costi  della
sicurezza.