(Allegato I.8 - art. 1)
                            Allegato I.8 
 
           Verifica preventiva dell'interesse archeologico 
 
                                               (Articolo 41, comma 4) 
 
 
                             Articolo 1 
 
1.  La  verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico,  prevista
dall'articolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo  la  seguente
procedura. 
2. Ai fini della verifica  di  assoggettabilita'  alla  procedura  di
verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico,  per   le   opere
sottoposte  all'applicazione  delle  disposizioni  del   codice,   le
stazioni  appaltanti   e   gli   enti   concedenti   trasmettono   al
soprintendente territorialmente competente, prima  dell'approvazione,
copia del progetto di fattibilita' dell'intervento o di uno  stralcio
di esso sufficiente ai fini  archeologici,  ivi  compresi  gli  esiti
delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare
attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,  all'esito
delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni,  alla  lettura
della geomorfologia del territorio, nonche', per  le  opere  a  rete,
alle  fotointerpretazioni.  Le  stazioni  appaltanti   e   gli   enti
concedenti raccolgono ed elaborano  tale  documentazione  mediante  i
dipartimenti  archeologici  delle  universita',  ovvero  mediante   i
soggetti in possesso di  diploma  di  laurea  e  specializzazione  in
archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione
della documentazione suindicata non e' richiesta per  gli  interventi
che non comportino nuova edificazione o  scavi  a  quote  diverse  da
quelle gia' impegnate dai manufatti esistenti. 
3. Presso il Ministero della cultura e' istituito un apposito elenco,
reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici
universitari  e   dei   soggetti   in   possesso   della   necessaria
qualificazione. Con decreto del Ministro della cultura,  sentita  una
rappresentanza  dei  dipartimenti   archeologici   universitari,   si
provvede a disciplinare i criteri per  la  tenuta  di  detto  elenco,
comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti  i  soggetti
interessati. Fino alla data di entrata in vigore  di  detto  decreto,
resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e  dei
soggetti in possesso  della  necessaria  qualificazione  esistente  e
continuano ad applicarsi i criteri per la  sua  tenuta  adottati  con
decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  20  marzo
2009, n. 60. 
4. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi  trasmessi  e
delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza  di  un
interesse archeologico nelle  aree  oggetto  di  progettazione,  puo'
richiedere motivatamente,  entro  il  termine  perentorio  di  trenta
giorni dal ricevimento del  progetto  di  fattibilita'  ovvero  dello
stralcio di cui al comma 2, la  sottoposizione  dell'intervento  alla
procedura prevista dai commi 7 e seguenti. Il soprintendente comunica
l'esito della verifica di assoggettabilita' in sede di conferenza  di
servizi. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete  il
termine perentorio della  richiesta  per  la  procedura  di  verifica
preventiva  dell'interesse  archeologico  e'  stabilito  in  sessanta
giorni. I termini di cui al primo e secondo  periodo  possono  essere
prorogati per non piu' di quindici giorni in caso  di  necessita'  di
approfondimenti istruttori o integrazioni documentali. 
5. Anche nel caso in cui,  in  ragione  di  un  rischio  archeologico
basso,   molto   basso   o   nullo,   l'esito   della   verifica   di
assoggettabilita' sia  quello  di  non  ritenere  che  sussistano  le
condizioni  per  avviare  la   procedura   di   verifica   preventiva
dell'interesse archeologico, il soprintendente comunica l'esito della
verifica di assoggettabilita' in sede di conferenza di  servizi,  con
la  formulazione  di   eventuali   mirate   prescrizioni,   tra   cui
l'assistenza archeologica in corso  d'opera  nel  caso  di  aree  con
potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile. 
6. In ogni caso, la comunicazione relativa all'esito  della  verifica
di  assoggettabilita'  consente  di  perfezionare  la  conferenza  di
servizi per quanto attiene ai profili archeologici,  fatte  salve  le
conclusive determinazioni della Soprintendenza conseguenti  all'esito
finale della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora
disposta ai sensi del comma 4. 
7. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i
cui oneri sono a  carico  della  stazione  appaltante,  consiste  nel
compimento delle seguenti indagini e nella  redazione  dei  documenti
integrativi del progetto di fattibilita': 
a) esecuzione di carotaggi; 
b) prospezioni geofisiche e geochimiche; 
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e  di
scavi,  anche  in  estensione  tali  da  assicurare  una  sufficiente
campionatura dell'area interessata dai lavori. 
8. La procedura di cui al  comma  7  si  conclude  entro  il  termine
perentorio di novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4 con la
redazione della  relazione  archeologica  definitiva,  approvata  dal
soprintendente di settore territorialmente competente.  La  relazione
contiene una descrizione analitica delle  indagini  eseguite,  con  i
relativi  esiti  di  seguito  elencati,  e   detta   le   conseguenti
prescrizioni: 
a) contesti in cui  lo  scavo  stratigrafico  esaurisce  direttamente
l'esigenza di tutela; 
b) contesti che non  evidenziano  reperti  leggibili  come  complesso
strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali
sono possibili interventi di  reinterro,  smontaggio,  rimontaggio  e
musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; 
c)  complessi  la  cui  conservazione  non  puo'  essere   altrimenti
assicurata  che  in  forma  contestualizzata   mediante   l'integrale
mantenimento in sito. 
9. Nelle ipotesi di cui al comma  8,  lettera  a),  la  procedura  di
verifica preventiva dell'interesse archeologico si  considera  chiusa
con  esito  negativo  e  accertata   l'insussistenza   dell'interesse
archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi  di  cui
al comma  8,  lettera  b),  la  soprintendenza  determina  le  misure
necessarie  ad  assicurare  la  conoscenza,  la  conservazione  e  la
protezione dei rinvenimenti  archeologicamente  rilevanti,  salve  le
misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, relativamente a singoli rinvenimenti o  al  loro
contesto. Nel caso di cui al comma 8,  lettera  c),  le  prescrizioni
sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela  dell'area
interessata dai rinvenimenti e il Ministero della  cultura  avvia  il
procedimento di dichiarazione di  cui  agli  articoli  12  e  13  del
predetto codice dei beni culturali e del paesaggio. 
10. Qualora la verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico  si
protragga oltre l'inizio della procedura di affidamento  dei  lavori,
il capitolato speciale del progetto posto a base dell'affidamento dei
lavori  deve  rigorosamente  disciplinare,  a  tutela  dell'interesse
pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, i  possibili  scenari
contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione  dell'esito
della verifica medesima. In  ogni  caso,  la  procedura  di  verifica
preventiva dell'interesse archeologico deve concludersi entro  e  non
oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. 
11. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro della cultura,  di  concerto  con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2023, sono
adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza
ed efficacia alla procedura di  cui  al  presente  articolo.  Con  il
medesimo decreto  sono  individuati  procedimenti  semplificati,  con
termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico
tenendo conto  dell'interesse  pubblico  sotteso  alla  realizzazione
dell'opera.