Art. 10 
 
    Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione 
 
  1. All'articolo  12  della  legge  17  maggio  2022,  n.  60,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: «tutti gli  impianti  di
desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di  impatto
ambientale,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gli  impianti   di
desalinizzazione di capacita' pari o superiore  alla  soglia  di  cui
alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte  seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  sono  sottoposti  a
verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA»  e  il  secondo  periodo  e'
soppresso; 
    b) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
    c) al comma 3, le lettere b) e c) sono soppresse; 
    d) al comma 4, dopo le parole:  «Ministro  della  salute,»,  sono
inserite le seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e  le
parole: «nonche' le soglie di assoggettabilita' alla  valutazione  di
impatto ambientale di cui al comma 1» sono soppresse. 
  2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) alla parte seconda: 
      1) all'Allegato II, il punto 17-ter e' soppresso; 
      2) al punto 8 dell'Allegato IV, dopo la lettera s), e' inserita
la seguente: 
        «s-bis) Impianti di desalinizzazione  con  capacita'  pari  o
superiore a 200 l/s;»; 
    b) alla parte terza, all'Allegato  5,  dopo  il  punto  1.2.3  e'
inserito il seguente: 
      «1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI  SCARICHI  DI  ACQUE
REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE 
      (1)  Con  riferimento   agli   scarichi   degli   impianti   di
desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17  maggio  2022,
n. 60, a integrazione delle prescrizioni e  dei  criteri  di  cui  ai
punti precedenti  del  presente  Allegato,  l'incremento  percentuale
massimo di salinita' del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri
dallo scarico (zona di mescolamento),  rispetto  alla  concentrazione
salina media dell'acqua marina nell'area  di  interesse,  e'  pari  a
ΔSalmax<5%. 
      (2) Si applicano i valori  limite  di  emissione  di  cui  alla
tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonche' i valori limite
di emissione (VLE) di cui all'articolo  101  per  le  altre  sostanze
eventualmente   presenti   nello   scarico,   fermo    restando    il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualita'  ambientale   di   cui
all'articolo 76. 
      (3)  Per  le  acque  reflue  derivanti  dai   procedimenti   di
dissalazione e' permesso il solo scarico nei corpi  idrici  marini  e
nelle acque costiere.».