Art. 10 Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione 1. All'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «gli impianti di desalinizzazione di capacita' pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA» e il secondo periodo e' soppresso; b) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; c) al comma 3, le lettere b) e c) sono soppresse; d) al comma 4, dopo le parole: «Ministro della salute,», sono inserite le seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e le parole: «nonche' le soglie di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1» sono soppresse. 2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla parte seconda: 1) all'Allegato II, il punto 17-ter e' soppresso; 2) al punto 8 dell'Allegato IV, dopo la lettera s), e' inserita la seguente: «s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacita' pari o superiore a 200 l/s;»; b) alla parte terza, all'Allegato 5, dopo il punto 1.2.3 e' inserito il seguente: «1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE (1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato, l'incremento percentuale massimo di salinita' del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell'acqua marina nell'area di interesse, e' pari a ΔSalmax<5%. (2) Si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonche' i valori limite di emissione (VLE) di cui all'articolo 101 per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale di cui all'articolo 76. (3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione e' permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere.».