Art. 12 
 
Misure  per  il   rafforzamento   del   sistema   sanzionatorio   per
l'estrazione illecita di acqua e per  gli  inadempimenti  nell'ambito
       delle attivita' di esercizio e manutenzione delle dighe 
 
  1. All'articolo 17 del Regio decreto 11  dicembre  1933,  n.  1775,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) al primo periodo, le parole: «da 4.000 euro a  40.000  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da 8.000 euro a 50.000 euro»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «da 400 euro  a  2.000  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro e 10.000 euro»; 
    b) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
      «3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno,  le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  comunicano  al  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in  merito
alle  violazioni  accertate  ai   sensi   del   comma   3   nell'anno
precedente.». 
  2. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge  8  agosto  1994,  n.
507, convertito, con modificazioni dalla legge 21  ottobre  1994,  n.
584, le parole: «sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni»  sono
sostituite dalle seguenti:  «sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
cinquemila a cinquantamila euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Se  il  concessionario  o  il  gestore  delle   opere   di
sbarramento e' una societa' od ente  con  personalita'  giuridica  le
sanzioni amministrative di cui al presente comma sono  esclusivamente
a carico della persona giuridica e sono fissate in  misura  variabile
da venticinquemila a duecentocinquantamila euro».