Art. 2 
 
            Superamento del dissenso e poteri sostitutivi 
 
  1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera  d),  alla
gestione delle situazioni di inerzia,  ritardo  o  difformita'  nella
progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali  e  per
la sicurezza del settore idrico si provvede, su proposta della Cabina
di regia, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui di cui
all'articolo  12,  commi  1,  5,  5-bis  e  6,  quarto  periodo,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  2. La Cabina di regia, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 1,  comma  8,  lettera  d),  rilevi  casi  di  dissenso,
diniego, opposizione o  altro  atto  equivalente  proveniente  da  un
organo  di  un  ente  territoriale  interessato   che,   secondo   la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,
la realizzazione di uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi
3 e 8, lettera b), senza che sia previsto dalle vigenti  disposizioni
un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentito l'ente territoriale interessato,  che
si esprime entro  sette  giorni,  di  sottoporre  la  questione  alla
Conferenza unificata per concordare le iniziative  da  assumere,  che
devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data
di convocazione della Conferenza.  Decorso  il  predetto  termine  di
quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la
sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del  Consiglio
dei  ministri  propone  al  Consiglio  dei  ministri   le   opportune
iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui  agli
articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione,
ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 
  3. Gli eventuali oneri derivanti  dalla  nomina  di  Commissari  ai
sensi del presente articolo sono  a  carico  dei  soggetti  attuatori
inadempienti sostituiti.