Art. 3 
 
Commissario straordinario  nazionale  per  l'adozione  di  interventi
         urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica 
 
  1. Al fine di provvedere alla mitigazione  dei  danni  connessi  al
fenomeno della scarsita' idrica e di ottimizzare l'uso della  risorsa
idrica, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottarsi entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, previa delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  e'
nominato il Commissario straordinario  nazionale  per  l'adozione  di
interventi urgenti connessi al fenomeno della  scarsita'  idrica,  di
seguito «Commissario». Il Commissario resta  in  carica  fino  al  31
dicembre 2023 e puo' essere prorogato fino al 31  dicembre  2024.  Il
Commissario  esercita  le  proprie  funzioni  sull'intero  territorio
nazionale,  sulla  base  dei  dati  degli  osservatori   distrettuali
permanenti  per  gli  utilizzi   idrici   istituiti   nei   distretti
idrografici di  cui  all'articolo  11.  Al  Commissario  puo'  essere
riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto  di  nomina,
in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma  3,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Agli  oneri
derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro  77.409  per
l'anno 2023 e di euro 132.700  per  l'anno  2024,  comprensivi  degli
oneri   a   carico   dell'amministrazione,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  2. Il Commissario provvede, in via  d'urgenza,  alla  realizzazione
degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi
dell'articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera in deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel  rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico
e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle  misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione  europea.  Al  Commissario  straordinario   e'   intestata
apposita contabilita' speciale aperta presso  la  tesoreria  statale,
nella  quale  confluiscono  le  risorse  rese  disponibili  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione  degli  interventi  di
cui al primo periodo. 
  3. Il Commissario, inoltre: 
    a) acquisisce i dati relativi allo stato di severita'  idrica  su
scala nazionale; 
    b) acquisisce dalle  autorita'  concedenti  il  censimento  delle
concessioni  di  derivazione  rilasciate  su  tutto   il   territorio
nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed  idroelettrici  e
delle domande di concessione  presentate  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto; 
    c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti
dagli invasi e alla riduzione temporanea dei  volumi  riservati  alla
laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5; 
    d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato  di  attuazione
del programma degli interventi indicati nei piani di ambito  adottati
ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152; 
    e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni,  delle
misure previste dall'articolo 146 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare  gli  sprechi
della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei  poteri  sostitutivi
di cui al comma 4; 
    f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei
progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  finalizzato  alle  operazioni  di
sghiaiamento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione  degli
interventi correttivi ovvero l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  di
cui  al  comma  4,  in  caso   di   inerzia   o   ritardo;   provvede
all'individuazione delle dighe per  le  quali  risulta  necessaria  e
urgente l'adozione di  interventi  per  la  rimozione  dei  sedimenti
accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3; 
    g)  effettua  una  ricognizione  degli  invasi  fuori   esercizio
temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, per favorirne il recupero  in
alternativa alla dismissione; 
    h) collabora con le regioni e le  supporta  nell'esercizio  delle
relative competenze in materia. 
  4.  In  caso  di  inerzia  o  ritardo  nella  realizzazione   degli
interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su
richiesta delle regioni, informa  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere
non superiore a quindici giorni. In caso di  perdurante  inerzia,  il
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   sentito   il   soggetto
inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce
al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti  o
i provvedimenti necessari ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti e degli interventi. 
  5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario  puo'
adottare in via  d'urgenza,  i  provvedimenti  motivati  necessari  a
fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno  della
scarsita' idrica, ad esclusione delle attivita' di protezione  civile
che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione  civile,  in
raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti  sono  immediatamente
comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle  singole  regioni  su
cui il provvedimento incide. Il Commissario puo' operare con i poteri
di cui al comma 2, secondo periodo. 
  6.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue
dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri e composta  da  un  contingente
massimo di personale pari a dodici  unita',  di  cui  due  unita'  di
livello  dirigenziale  non  generale   reclutate   in   deroga   alle
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e dieci unita' di personale non  dirigenziale,
dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni  centrali  e  degli   enti
territoriali, previa intesa con  questi  ultimi,  in  possesso  delle
competenze  e  dei  requisiti  di  professionalita'   richiesti   dal
Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie  funzioni,
con esclusione  del  personale  docente  educativo  e  amministrativo
tecnico  ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche,   nonche'   del
personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di  comando,
distacco  o  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  previsto  dai
rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori  ruolo,  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza  equivalente  dal  punto   di   vista   finanziario.   Il
trattamento economico del personale collocato in posizione di comando
o fuori ruolo o altro analogo  istituto  e'  corrisposto  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma  5-ter,   del   decreto
legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui  al  presente  comma
puo' avvalersi altresi'  fino  a  un  massimo  di  cinque  esperti  o
consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del  decreto  legislativo
n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a  un  importo  massimo
annuo di  euro  50.000  al  lordo  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per
singolo incarico. Il compenso e' definito  con  il  provvedimento  di
nomina.  La  struttura  cessa   alla   scadenza   dell'incarico   del
Commissario straordinario. A tal fine  e'  autorizzata  la  spesa  di
873.591 per l'anno 2023 e di  euro  1.497.584  per  l'anno  2024.  Al
relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti
e  le  funzioni  attribuiti  ai  Commissari  straordinari,  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  per  la
realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui  al
comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico  e
dei Commissari  per  l'attuazione  degli  interventi  idrici  di  cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e
del  Commissario  unico  nazionale  per   la   depurazione   di   cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e
all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
qualora gia' nominati alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Restano,  altresi',  fermi  i  compiti  e  le  funzioni  dei
Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione  della
crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello  stato  di
emergenza in relazione alla situazione di deficit  idrico,  ai  sensi
degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi  1  e
3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori  delle
regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,  Lombardia,  Piemonte,
Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31  dicembre
2023.