Art. 4 
 
Disposizioni  urgenti  per  la  realizzazione,  il  potenziamento   e
             l'adeguamento delle infrastrutture idriche 
 
  1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi
infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 3, e comma  8,  lettera
b), si applicano, in quanto compatibili e secondo il  relativo  stato
di  avanzamento,  le  disposizioni  di  cui   all'articolo   48   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai  predetti  interventi  non  si
applicano  le  previsioni  di  cui  all'articolo   22   del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  Laddove  previsto,  sui  predetti
interventi il parere del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  di
cui all'articolo 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°
novembre 1959, n. 1363, e' reso nel termine  di  sessanta  giorni.  I
termini  per  l'approvazione  dei  progetti  di   gestione   di   cui
all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e
quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,  n.  120,
sono ridotti della meta'. 
  2. Per le  modifiche,  le  estensioni  o  gli  adeguamenti  tecnici
finalizzati al  miglioramento  del  rendimento  e  delle  prestazioni
ambientali delle  infrastrutture  idriche  di  cui  al  comma  1,  le
procedure di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono svolte mediante la presentazione di apposite liste
di controllo di cui all'articolo  6,  comma  9,  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006.  L'autorita'  competente,  entro  trenta
giorni  dalla  presentazione  dell'istanza,  comunica  al  proponente
l'esito delle proprie valutazioni,  indicando  se  le  modifiche,  le
estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati  alla
procedura di VIA.  L'esito  della  valutazione  e  la  documentazione
trasmessa   dal   proponente    sono    tempestivamente    pubblicati
dall'autorita' competente sul proprio  sito  internet  istituzionale.
Qualora l'autorita' competente  non  provveda  entro  il  termine  di
trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta
della Cabina di regia, assegna all'autorita'  competente  un  termine
per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante
inerzia,  il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio  per  l'adozione  del
provvedimento di verifica di assoggettabilita'. 
  3. Al fine di promuovere il  potenziamento  e  l'adeguamento  delle
infrastrutture idriche,  nonche'  l'incremento  delle  condizioni  di
sicurezza e il recupero della capacita' di  invaso,  il  Commissario,
sentite le regioni interessate, individua, entro il 30  giugno  2023,
sulla base anche dei progetti di gestione  degli  invasi  redatti  ai
sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di
interventi per la rimozione dei sedimenti  accumulati  nei  serbatoi.
Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono  le
dighe di cui al primo periodo  individuano  le  modalita'  idonee  di
gestione  dei  sedimenti  asportati  in   attuazione   dei   suddetti
interventi, nonche' i siti idonei per lo  stoccaggio  definitivo.  In
caso di mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al
secondo periodo il Commissario esercita i poteri sostitutivi  di  cui
all'articolo 3. 
  4. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle  risorse
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6. 
  5. Al fine di  assicurare  il  completamento  dei  procedimenti  di
acquisizione al demanio dello Stato delle  opere  idrauliche  la  cui
realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e  93  del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della  legge
22 marzo 1952, n. 166, anche  in  ipotesi  di  mancata  adozione  dei
provvedimenti  di  espropriazione  definitiva,   le   amministrazioni
procedenti sono autorizzate a concludere i  procedimenti,  in  deroga
all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di
180 giorni dall'avvio del procedimento.