Art. 5 Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica 1. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorita' di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attivita' di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, il Commissario acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, il Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non superiore a dieci giorni. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, puo' altresi' autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l'attivita' di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59. 3. Per il conseguimento delle medesime finalita' di cui al comma 1, il Commissario puo' fissare un termine per l'effettuazione da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonche' di interventi di miglioramento della capacita' di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorita' concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell'invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data ottemperanza a quanto disposto ai sensi del presente comma, il Commissario, sentito l'ente concedente, puo' attivare il procedimento di revoca della concessione per grave inadempimento degli obblighi previsti per il concessionario e puo' procedere all'espletamento delle procedure e delle attivita' finalizzate all'assegnazione della concessione.