Art. 5 
 
Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei  volumi  degli  invasi
                 per il contrasto alla crisi idrica 
 
  1. Al fine di garantire un efficiente  utilizzo  dei  volumi  degli
invasi a scopo potabile, irriguo, industriale  ed  idroelettrico,  il
Commissario, d'intesa con  la  regione  territorialmente  competente,
provvede alla regolazione dei volumi e delle portate  derivati  dagli
invasi, nei limiti  delle  quote  autorizzate  dalle  concessioni  di
derivazione e dagli atti adottati dalle autorita'  di  vigilanza,  in
funzione dell'uso della risorsa.  Per  le  attivita'  di  regolazione
relative ai  volumi  degli  invasi  di  cui  al  presente  comma,  il
Commissario acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma  1,
del  decreto-legge  8  agosto   1994,   n.   507,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  21  ottobre  1994,  n.  584,  il  parere
vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si
esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro  dieci  giorni
dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle  infrastrutture
e  dei  trasporti  non  provveda  entro  il  predetto   termine,   il
Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non
superiore a dieci giorni. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  il  Commissario,  previo
parere  della  regione  territorialmente  competente  e  sentito   il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  gli  aspetti
inerenti  la  sicurezza,  puo'  altresi'  autorizzare  la   riduzione
temporanea  dei  volumi  riservati  alla  laminazione  delle   piene,
disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le
limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla  sicurezza
dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche  conto  dei  Piani  di
emergenza delle dighe  di  cui  alla  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 luglio 2014,  recante  «Indirizzi  operativi
inerenti l'attivita' di protezione civile nell'ambito dei  bacini  in
cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256,  e  dei  piani  di
laminazione di cui alla direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 27  febbraio  2004,  recante  «Indirizzi  operativi  per  la
gestione organizzativa  e  funzionale  del  sistema  di  allertamento
nazionale, statale  e  regionale  per  il  rischio  idrogeologico  ed
idraulico ai fini di protezione civile»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59. 
  3. Per il conseguimento delle medesime finalita' di cui al comma 1,
il Commissario puo' fissare un termine per l'effettuazione  da  parte
dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche  di  cui
al comma 1 degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte
e delle reti idriche, nonche' di interventi  di  miglioramento  della
capacita' di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati  a  rimuovere  le
cause  delle  eventuali  limitazioni  di  esercizio,  individuati  in
coerenza con gli obblighi di  legge  o  derivanti  dalla  concessione
dalle autorita' concedenti o dalle  amministrazioni  vigilanti  sulla
sicurezza dell'invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data
ottemperanza a quanto  disposto  ai  sensi  del  presente  comma,  il
Commissario, sentito l'ente concedente, puo' attivare il procedimento
di revoca della concessione per grave  inadempimento  degli  obblighi
previsti per il  concessionario  e  puo'  procedere  all'espletamento
delle procedure e delle attivita' finalizzate all'assegnazione  della
concessione.