Art. 3 
 
                Nullita' delle clausole che prevedono 
                        un compenso non equo 
 
  l. Sono nulle le clausole che non  prevedono  un  compenso  equo  e
proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei
costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le  pattuizioni  di
un compenso inferiore agli importi stabiliti  dai  parametri  per  la
liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli  ordini  o
ai collegi professionali, fissati  con  decreto  ministeriale,  o  ai
parametri determinati con decreto del  Ministro  della  giustizia  ai
sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge  31  dicembre  2012,  n.
247, per la professione  forense,  o  ai  parametri  fissati  con  il
decreto del Ministro delle  imprese  e  del  made  in  Italy  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge. 
  2.  Sono,  altresi',  nulle   le   pattuizioni   che   vietino   al
professionista di pretendere acconti nel corso  della  prestazione  o
che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano
al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantita' e alla
qualita' del lavoro svolto o del servizio reso, nonche' le clausole e
le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti
dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente  e
il professionista, che consistano: 
    a)  nella  riserva  al  cliente  della  facolta'  di   modificare
unilateralmente le condizioni del contratto; 
    b) nell'attribuzione al cliente della facolta'  di  rifiutare  la
stipulazione  in  forma  scritta  degli   elementi   essenziali   del
contratto; 
    c) nell'attribuzione al  cliente  della  facolta'  di  pretendere
prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire  a  titolo
gratuito; 
    d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista; 
    e) nella previsione di clausole che impongono  al  professionista
la  rinuncia  al  rimborso  delle  spese  connesse  alla  prestazione
dell'attivita' professionale oggetto della convenzione; 
    f) nella previsione di termini di pagamento superiori a  sessanta
giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o
di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; 
    g) nel caso  di  un  incarico  conferito  a  un  avvocato,  nella
previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore
del cliente, all'avvocato sia riconosciuto  solo  il  minore  importo
previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese  liquidate
siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla
parte, ovvero solo il minore  importo  liquidato,  nel  caso  in  cui
l'importo previsto nella convenzione sia maggiore; 
    h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo  sostitutivo
di un altro precedentemente stipulato con  il  medesimo  cliente,  la
nuova disciplina in materia di  compensi  si  applichi,  se  comporta
compensi inferiori a quelli previsti nel  precedente  accordo,  anche
agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; 
    i) nella previsione che il compenso pattuito per  l'assistenza  e
la  consulenza  in  materia  contrattuale  spetti  solo  in  caso  di
sottoscrizione del contratto; 
    l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente
o a  soggetti  terzi  compensi,  corrispettivi  o  rimborsi  connessi
all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi
di assistenza tecnica, servizi di formazione e di  qualsiasi  bene  o
servizio  la  cui  utilizzazione  o   fruizione   nello   svolgimento
dell'incarico sia richiesta dal cliente. 
  3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge
ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi  contenuti  in
convenzioni internazionali delle quali siano parti  contraenti  tutti
gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea. 
  4. La nullita' delle singole clausole non comporta la nullita'  del
contratto, che rimane valido ed efficace per il  resto.  La  nullita'
opera solo a vantaggio del professionista ed e' rilevabile d'ufficio. 
  5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento,
la predisposizione di un elenco di  fiduciari  o  comunque  qualsiasi
accordo che preveda un compenso inferiore ai  valori  determinati  ai
sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi
al tribunale competente per il luogo ove egli ha la  residenza  o  il
domicilio, al fine di far valere la nullita' della pattuizione  e  di
chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per  l'attivita'
professionale prestata. 
  6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo  i  parametri
previsti dai decreti ministeriali di cui al  comma  1  relativi  alle
attivita'  svolte  dal  professionista,  tenendo   conto   dell'opera
effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista
di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui e' iscritto  il  parere
sulla congruita'  del  compenso  o  degli  onorari,  che  costituisce
elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza  e  sul  pregio
dell'attivita'  prestata,  sull'importanza,   sulla   natura,   sulla
difficolta' e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del
cliente, sui risultati conseguiti, sul numero  e  sulla  complessita'
delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale  procedimento
il  giudice  puo'  avvalersi  della  consulenza  tecnica,   ove   sia
indispensabile ai fini del giudizio. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 13  della  legge  31  dicembre
          2012, n. 247, si veda nelle note all'art. 1.