Art. 4 
 
               Indennizzo in favore del professionista 
 
  1. Il giudice che  accerta  il  carattere  non  equo  del  compenso
pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto
al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza
tra l'equo compenso  cosi'  determinato  e  quanto  gia'  versato  al
professionista. Il giudice puo' altresi'  condannare  il  cliente  al
pagamento di un indennizzo  in  favore  del  professionista  fino  al
doppio della differenza di cui  al  primo  periodo,  fatto  salvo  il
risarcimento dell'eventuale maggiore danno.