Art. 7 
 
       Parere di congruita' con efficacia di titolo esecutivo 
 
  1. In alternativa  alle  procedure  di  cui  agli  articoli  633  e
seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14  del
decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150,  il  parere   di
congruita'  emesso  dall'ordine  o  dal  collegio  professionale  sul
compenso o sugli onorari  richiesti  dal  professionista  costituisce
titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute  e  documentate,
se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e  se  il  debitore  non  propone  opposizione  innanzi
all'autorita' giudiziaria, ai sensi  dell'articolo  281-undecies  del
codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione
del parere stesso a cura del professionista. 
  2.  Il  giudizio  di  opposizione  si  svolge  davanti  al  giudice
competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario  ha
sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere  di
cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile,  nelle
forme di cui all'articolo 14 del  decreto  legislativo  1°  settembre
2011, n. 150. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo degli articoli 281-undecies, 633,
          634, 636, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645 e 647  del
          codice di procedura civile: 
                «Art.   281-undecies   (Forma   della    domanda    e
          costituzione delle parti). -  La  domanda  si  propone  con
          ricorso, sottoscritto  a  norma  dell'art.  125,  che  deve
          contenere le indicazioni di  cui  ai  numeri  1),  2),  3),
          3-bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del
          terzo comma dell'art. 163. 
                Il giudice, entro cinque giorni  dalla  designazione,
          fissa con decreto l'udienza  di  comparizione  delle  parti
          assegnando il termine per la  costituzione  del  convenuto,
          che  deve   avvenire   non   oltre   dieci   giorni   prima
          dell'udienza.  Il  ricorso,  unitamente   al   decreto   di
          fissazione  dell'udienza,   deve   essere   notificato   al
          convenuto  a  cura  dell'attore.  Tra   il   giorno   della
          notificazione  del  ricorso  e   quello   dell'udienza   di
          comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori
          di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova
          in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero. 
                Il convenuto si costituisce mediante  deposito  della
          comparsa di risposta, nella  quale  deve  proporre  le  sue
          difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico  sui
          fatti  posti  dall'attore  a  fondamento   della   domanda,
          indicare i mezzi di prova di  cui  intende  avvalersi  e  i
          documenti che offre in comunicazione, nonche' formulare  le
          conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali
          domande riconvenzionali e le  eccezioni  processuali  e  di
          merito che non sono rilevabili d'ufficio. 
                Se il convenuto intende chiamare  un  terzo  deve,  a
          pena di decadenza, farne dichiarazione  nella  comparsa  di
          costituzione e chiedere  lo  spostamento  dell'udienza.  Il
          giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle  parti
          costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un
          termine  perentorio  per  la  citazione   del   terzo.   La
          costituzione del terzo in  giudizio  avviene  a  norma  del
          terzo comma.» 
                «Art.  633  (Condizioni  di  ammissibilita').  -   Su
          domanda di chi e' creditore di una somma liquida di  danaro
          o di una determinata quantita' di cose fungibili, o di  chi
          ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il
          giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o  di
          consegna: 
                  1.  se  del  diritto  fatto  valere  si  da'  prova
          scritta; 
                  2. se il credito riguarda onorari  per  prestazioni
          giudiziali o stragiudiziali o rimborso di  spese  fatte  da
          avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari  o
          da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione  di
          un processo; 
                  3.  se  il  credito  riguarda  onorari,  diritti  o
          rimborsi spettanti  ai  notai  a  norma  della  loro  legge
          professionale,  oppure  ad  altri  esercenti   una   libera
          professione  o  arte,  per  la  quale  esiste  una  tariffa
          legalmente approvata. 
                L'ingiunzione puo' essere  pronunciata  anche  se  il
          diritto  dipende  da  una  controprestazione   o   da   una
          condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far
          presumere   l'adempimento   della    controprestazione    o
          l'avveramento della condizione.» 
                «Art. 634  (Prova  scritta).  -  Sono  prove  scritte
          idonee a norma del n. 1 dell'articolo precedente le polizze
          e  promesse  unilaterali  per   scrittura   privata   e   i
          telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti  dal
          codice civile. 
                Per i crediti relativi a somministrazioni di merci  e
          di danaro nonche'  per  prestazioni  di  servizi  fatte  da
          imprenditori che esercitano una attivita' commerciale e  da
          lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale
          attivita', sono altresi' prove scritte idonee gli  estratti
          autentici delle scritture contabili di  cui  agli  articoli
          2214 e  seguenti  del  codice  civile,  purche'  bollate  e
          vidimate  nelle  forme  di  legge  e  regolarmente  tenute,
          nonche' gli estratti autentici  delle  scritture  contabili
          prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute  con
          l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.» 
                «Art. 636 (Parcella delle spese e prestazioni). - Nei
          casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'art. 633, la domanda  deve
          essere  accompagnata   dalla   parcella   delle   spese   e
          prestazioni, munita della sottoscrizione del  ricorrente  e
          corredata  dal   parere   della   competente   associazione
          professionale. Il parere non occorre se  l'ammontare  delle
          spese e delle prestazioni e' determinato in base a  tariffe
          obbligatorie. 
                Il  giudice,  se  non  rigetta  il  ricorso  a  norma
          dell'art. 640, deve attenersi al parere  nei  limiti  della
          somma  domandata,  salva   la   correzione   degli   errori
          materiali.» 
                «Art. 637 (Giudice competente). -  Per  l'ingiunzione
          e'  competente  il  giudice  di  pace  o,  in  composizione
          monocratica, il tribunale che  sarebbe  competente  per  la
          domanda proposta in via ordinaria. 
                Per i crediti previsti nel  n.  2  dell'art.  633  e'
          competente anche l'ufficio giudiziario  che  ha  deciso  la
          causa alla quale il credito si riferisce. 
                Gli avvocati o  i  notai  possono  altresi'  proporre
          domanda d'ingiunzione contro i propri  clienti  al  giudice
          competente per valore del luogo ove ha  sede  il  consiglio
          dell'ordine al  cui  albo  sono  iscritti  o  il  consiglio
          notarile dal quale dipendono.» 
                «Art. 638 (Forma della  domanda  e  deposito).  -  La
          domanda d'ingiunzione si propone  con  ricorso  contenente,
          oltre i requisiti  indicati  nell'art.  125,  l'indicazione
          delle prove che si producono.  Il  ricorso  deve  contenere
          altresi'  l'indicazione  del  procuratore  del   ricorrente
          oppure, quando e' ammessa la costituzione  di  persona,  la
          dichiarazione di residenza o l'elezione  di  domicilio  nel
          comune dove ha sede il giudice adito. 
                Se manca  l'indicazione  del  procuratore  oppure  la
          dichiarazione di residenza o la elezione di  domicilio,  le
          notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso  la
          cancelleria. 
                Il ricorso e' depositato in cancelleria insieme con i
          documenti  che  si  allegano;  questi  non  possono  essere
          ritirati fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito  nel
          decreto d'ingiunzione a norma dell'art. 641.» 
                «Art. 640 (Rigetto della domanda). - Il  giudice,  se
          ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone
          che  il  cancelliere  ne   dia   notizia   al   ricorrente,
          invitandolo a provvedere alla prova. 
                Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira
          il ricorso oppure se la  domanda  non  e'  accoglibile,  il
          giudice la rigetta con decreto motivato. 
                Tale decreto non pregiudica la  riproposizione  della
          domanda anche in via ordinaria.» 
                «Art. 641 (Accoglimento della domanda). - Se esistono
          le condizioni  previste  nell'art.  633,  il  giudice,  con
          decreto motivato(1) da emettere  entro  trenta  giorni  dal
          deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la
          somma o di consegnare  la  cosa  o  la  quantita'  di  cose
          chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel
          termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che
          nello stesso termine puo' essere fatta opposizione a  norma
          degli articoli seguenti e che, in mancanza di  opposizione,
          si procedera' a esecuzione forzata. 
                Quando concorrono  giusti  motivi,  il  termine  puo'
          essere ridotto sino  a  dieci  giorni  oppure  aumentato  a
          sessanta. Se l'intimato risiede in uno  degli  altri  Stati
          dell'Unione europea, il termine e' di  cinquanta  giorni  e
          puo' essere ridotto fino a venti giorni (5). Se  l'intimato
          risiede in altri Stati, il termine e' di  sessanta  giorni,
          e,  comunque,  non  puo'  essere  inferiore  a  trenta  ne'
          superiore a centoventi. 
                Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base  di
          titoli  che  hanno  gia'  efficacia  esecutiva  secondo  le
          vigenti disposizioni, il giudice  liquida  le  spese  e  le
          competenze e ne ingiunge il pagamento.» 
                «Art. 642 (Esecuzione provvisoria). - Se  il  credito
          e'  fondato  su   cambiale,   assegno   bancario,   assegno
          circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su  atto
          ricevuto  da  notaio  o   da   altro   pubblico   ufficiale
          autorizzato,  il  giudice,  su  istanza   del   ricorrente,
          ingiunge  al  debitore  di  pagare   o   consegnare   senza
          dilazione,   autorizzando    in    mancanza    l'esecuzione
          provvisoria del decreto  e  fissando  il  termine  ai  soli
          effetti dell'opposizione. 
                L'esecuzione provvisoria puo' essere  concessa  anche
          se vi e' pericolo di grave pregiudizio nel ritardo,  ovvero
          se il ricorrente produce  documentazione  sottoscritta  dal
          debitore, comprovante il diritto fatto valere;  il  giudice
          puo' imporre al ricorrente una cauzione. 
                In  tali  casi  il  giudice  puo'  anche  autorizzare
          l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art.
          482.» 
                «Art. 643 (Notificazione del decreto). -  L'originale
          del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria. 
                Il ricorso e il decreto  sono  notificati  per  copia
          autentica a norma degli articoli 137 e seguenti. 
                La notificazione determina la pendenza della lite.» 
                «Art. 644 (Mancata notificazione del decreto).  -  Il
          decreto  d'ingiunzione  diventa   inefficace   qualora   la
          notificazione non sia  eseguita  nel  termine  di  sessanta
          giorni dalla pronuncia, se  deve  avvenire  nel  territorio
          della Repubblica, e di novanta giorni negli altri casi;  ma
          la domanda puo' essere riproposta. 
                «Art. 645 (Opposizione). - L'opposizione  si  propone
          davanti all'ufficio  giudiziario  al  quale  appartiene  il
          giudice che ha emesso il  decreto  con  atto  di  citazione
          notificato al ricorrente nei luoghi di  cui  all'art.  638.
          Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve  notificare
          avviso dell'opposizione al cancelliere affinche' ne  prenda
          nota sull'originale del decreto. 
                In seguito  all'opposizione  il  giudizio  si  svolge
          secondo le norme  del  procedimento  ordinario  davanti  al
          giudice adito. L'anticipazione  di  cui  all'art.  163-bis,
          terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la
          comparizione delle parti  non  oltre  trenta  giorni  dalla
          scadenza del termine minimo a comparire. 
                «Art. 647 (Esecutorieta' per  mancata  opposizione  o
          per mancata attivita' dell'opponente). - Se  non  e'  stata
          fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente
          non si e' costituito, il  giudice  che  ha  pronunciato  il
          decreto,  su  istanza  anche  verbale  del  ricorrente,  lo
          dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare
          che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare
          probabile che l'intimato non  abbia  avuto  conoscenza  del
          decreto. 
                Quando il decreto e'  stato  dichiarato  esecutivo  a
          norma del presente articolo, l'opposizione non puo'  essere
          piu' proposta ne' proseguita, salvo il  disposto  dell'art.
          650 e la cauzione eventualmente prestata e' liberata.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo  1°  settembre  2011,  n.   150   (Disposizioni
          complementari al codice di procedura civile in  materia  di
          riduzione e  semplificazione  dei  procedimenti  civili  di
          cognizione, ai sensi dell'art. 54  della  legge  18  giugno
          2009, n. 69): 
                «Art.  14   (Delle   controversie   in   materia   di
          liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato). - 1.
          Le controversie previste dall'art. 28 della legge 13 giugno
          1942, n. 794, e l'opposizione proposta  a  norma  dell'art.
          645 del  codice  di  procedura  civile  contro  il  decreto
          ingiuntivo riguardante onorari, diritti o  spese  spettanti
          ad avvocati per prestazioni giudiziali  sono  regolate  dal
          rito  semplificato  di  cognizione,  ove  non  diversamente
          disposto dal presente articolo. 
                2. E'  competente  l'ufficio  giudiziario  di  merito
          adito per il processo nel quale l'avvocato ha  prestato  la
          propria  opera.  Il  tribunale   decide   in   composizione
          monocratica. 
                3. Nel giudizio di merito le parti possono  stare  in
          giudizio personalmente. 
                4. La sentenza  che  definisce  il  giudizio  non  e'
          appellabile.». 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi», e'  pubblicata  nella
          G.U. 18 agosto 1990, n. 192.