Art. 9 
 
                    Procedure per la valutazione 
                         delle interferenze 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  esprime
la valutazione di cui all'articolo 8 nell'ambito dei procedimenti  di
approvazione e  autorizzazione  degli  interventi  e,  ove  prevista,
nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. 
  2. Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali  del  sito  e,
con un maggior dettaglio, dell'area di intervento, sono acquisiti: 
    a) secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma  2,  lettere
a) e b) del presente regolamento, per le tipologie  di  interventi  e
opere  previste  dall'articolo  242-ter,   comma   1,   del   decreto
legislativo n. 152 del 2006; 
    b) mediante i risultati dell'analisi di  rischio  sito  specifica
approvati  ai  sensi  dell'articolo  252,  comma   4,   del   decreto
legislativo n.  152  del  2006,  per  tutte  le  altre  tipologie  di
interventi e opere da realizzare nei siti gia' caratterizzati. 
  3. Fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  il  proponente  presenta
l'istanza, corredata  della  necessaria  documentazione  tecnica,  al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In tal caso  il
procedimento  si  conclude  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla
presentazione dell'istanza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
2, comma 7, della legge n. 241 del 1990. 
  4. Ricevuta l'istanza di cui al comma 3, il Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica la trasmette senza  indugio  al  Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), all'Istituto
superiore   di   sanita'   (ISS),    all'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel  caso  di
attivita' produttive in esercizio,  e  all'Azienda  sanitaria  locale
(ASL) competente. 
  5. Per l'istruttoria tecnica si applica l'articolo  252,  comma  4,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  6. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento, con uno o piu' decreti della Direzione generale
competente del Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica
sono adottati i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di
cui al presente articolo e i contenuti  minimi  della  documentazione
tecnica da allegare. 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Il  testo   dell'articolo   242-ter,   del   decreto
          legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 252, comma  4,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
                «Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - (Omissis). 
              4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei
          siti di interesse nazionale e' attribuita  alla  competenza
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare sentito il Ministero dello sviluppo economico.  Il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  si  avvale  per  l'istruttoria  tecnica  del  Sistema
          nazionale a rete per la protezione dell'ambiente  (SNPA)  e
          dell'Istituto  superiore  di  sanita'  nonche'   di   altri
          soggetti  qualificati  pubblici  o  privati  il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica
          relative  alla  rete   di   distribuzione   carburanti.   A
          condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al
          comma  9-quinquies,  il  piano  di  caratterizzazione  puo'
          essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione
          di  inizio  attivita'  al   Ministero   della   transizione
          ecologica. Qualora il Ministero della transizione ecologica
          accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui  al
          precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il
          divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo
          che il proponente  non  provveda  a  conformarsi  entro  il
          termine e secondo le prescrizioni  stabiliti  dal  medesimo
          Ministero. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  7,  della
          citata legge n. 241 del 1990: 
                «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - (Omissis). 
              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              (Omissis).».