Art. 9 Procedure per la valutazione delle interferenze 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esprime la valutazione di cui all'articolo 8 nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. 2. Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e, con un maggior dettaglio, dell'area di intervento, sono acquisiti: a) secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) del presente regolamento, per le tipologie di interventi e opere previste dall'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) mediante i risultati dell'analisi di rischio sito specifica approvati ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per tutte le altre tipologie di interventi e opere da realizzare nei siti gia' caratterizzati. 3. Fuori dei casi di cui al comma 1, il proponente presenta l'istanza, corredata della necessaria documentazione tecnica, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In tal caso il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990. 4. Ricevuta l'istanza di cui al comma 3, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la trasmette senza indugio al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), all'Istituto superiore di sanita' (ISS), all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel caso di attivita' produttive in esercizio, e all'Azienda sanitaria locale (ASL) competente. 5. Per l'istruttoria tecnica si applica l'articolo 252, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o piu' decreti della Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono adottati i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al presente articolo e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.
Note all'art. 9: - Il testo dell'articolo 242-ter, del decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 252, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - (Omissis). 4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale e' attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentito il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e dell'Istituto superiore di sanita' nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione puo' essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attivita' al Ministero della transizione ecologica. Qualora il Ministero della transizione ecologica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Ministero. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 241 del 1990: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - (Omissis). 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. (Omissis).».