Art. 10 
 
                              Incentivi 
 
  1.  Ai  datori  di  lavoro  privati  che  assumono  i   beneficiari
dell'Assegno di inclusione con  contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto  di
apprendistato, e' riconosciuto, per  un  periodo  massimo  di  dodici
mesi, l'esonero dal versamento del  100  per  cento  dei  complessivi
contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con
esclusione dei premi e dei contributi dovuti  all'Istituto  nazionale
per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  nel  limite
massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua,  riparametrato  e
applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota  di  computo  delle
prestazioni   pensionistiche.   Nel   caso   di   licenziamento   del
beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato  nei  ventiquattro
mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro  e'  tenuto  alla
restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni  civili,
di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta  causa  o
per giustificato motivo.  L'esonero  e'  riconosciuto  anche  per  le
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato nel limite massimo  di  ventiquattro  mesi,  inclusi  i
periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2. 
  2.  Ai  datori  di  lavoro  privati  che  assumono  i   beneficiari
dell'Assegno di inclusione con  contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo determinato o stagionale, pieno o  parziale,  e'  riconosciuto,
per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la  durata
del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori  di  lavoro,
con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'Istituto  nazionale
per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  nel  limite
massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua,  riparametrato  e
applicato su base mensile. 
  3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuto esclusivamente
al datore di lavoro che inserisce l'offerta  di  lavoro  nel  sistema
informativo SIISL. 
  4. Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari  dell'Assegno
di inclusione,  alle  agenzie  per  il  lavoro,  di  cui  al  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.  276,  e'  riconosciuto,  per  ogni
soggetto assunto a  seguito  di  specifica  attivita'  di  mediazione
effettuata mediante l'utilizzo  della  piattaforma  digitale  per  la
presa in carico e la ricerca attiva, un contributo  pari  al  30  per
cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2. 
  5. Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e agli enti del terzo  settore
che, per statuto, svolgono tra le  attivita'  di  interesse  generale
quelle  di  cui  all'articolo  5  comma  1  lettera  p)  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese  sociali  che,  per
statuto, svolgono tra le attivita' di impresa di  interesse  generale
quelle previste all'articolo 2,  comma  1,  lettera  p)  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati  all'attivita'  di
intermediazione, e' riconosciuto, per ogni  persona  con  disabilita'
assunta a seguito dell'attivita' di mediazione  svolta  dai  predetti
enti, secondo quanto indicato nel patto di  servizio  personalizzato,
un contributo  pari  al  sessanta  per  cento  dell'intero  incentivo
riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo
pari all'ottanta per  cento  dell'intero  incentivo  riconosciuto  ai
datori di lavori ai sensi del comma 2. Ai fini del riconoscimento del
contributo, il  patto  di  servizio  personalizzato  definito  con  i
servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al primo
periodo  assicurano,  per  il  periodo  di  fruizione  dell'incentivo
riconosciuto al datore di lavoro  ai  sensi  dei  commi  1  e  2,  la
presenza  di  una  figura  professionale  che  svolga  il  ruolo   di
responsabile dell'inserimento lavorativo. Il  contributo  di  cui  al
primo periodo non esclude  il  riconoscimento  al  datore  di  lavoro
dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4,  lettera  b)
della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
  6.  Ai  beneficiari  dell'Assegno   di   inclusione   che   avviano
un'attivita' lavorativa autonoma  o  di  impresa  individuale  o  una
societa' cooperativa entro i  primi  dodici  mesi  di  fruizione  del
beneficio  e'  riconosciuto  in  un'unica  soluzione   un   beneficio
addizionale pari a sei mensilita'  dell'Assegno  di  inclusione,  nei
limiti di 500 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del  made
in Italy. 
  7. Il diritto alla fruizione degli incentivi  di  cui  al  presente
articolo  e'  subordinato  al  rispetto  delle  condizioni  stabilite
dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non  siano
in regola con gli obblighi di  assunzione  previsti  dall'articolo  3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione
di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui
alla medesima legge. 
  8. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del  regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. 
  9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono  compatibili  e
aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi  297  e
298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e  dall'articolo  13,  della
legge 12 marzo 1999, n. 68.