Art. 13 
 
           Disposizioni transitorie, finali e finanziarie 
 
  1. I percettori del Reddito di cittadinanza  e  della  Pensione  di
cittadinanza  di  cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.   4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2019,  n.  26,
mantengono il relativo beneficio sino alla sua  naturale  scadenza  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni
di cui al citato decreto-legge n. 4 del  2019.  E',  altresi',  fatto
salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo
decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,  per  i  rapporti  di  lavoro
instaurati entro il 31 dicembre 2023. 
  2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo  restando  quanto
previsto ai commi 313 e  314,  a  decorrere  dal  1  gennaio  2023  i
soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura  di  politica
attiva, ivi inclusi corsi di  aggiornamento  delle  competenze  o  di
riqualificazione professionale anche  erogati  attraverso  tecnologie
digitali, o nelle attivita' previste per il  percorso  personalizzato
di  accompagnamento  all'inserimento  lavorativo   e   all'inclusione
sociale individuate dai servizi competenti ai sensi  dell'articolo  4
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.». 
  3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28  gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui
all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data  in  cui
il beneficio e' stato concesso, per  i  fatti  commessi  fino  al  31
dicembre 2023. 
  4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n.  197,
sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «ad  eccezione  degli
articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies
e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis,  12,  commi
da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter». 
  5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e'
sostituito dal seguente: «313.  Nelle  more  di  un'organica  riforma
delle misure di  sostegno  alla  poverta'  e  di  inclusione  attiva,
nell'anno 2023, la misura del reddito di  cittadinanza  di  cui  agli
articoli  da  1  a  3  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  e'
riconosciuta nel limite massimo di sette mensilita'  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2023.  Il  limite  temporale  di  cui  al  primo
periodo non si applica per i percettori del Reddito  di  cittadinanza
che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in  carico
dai servizi sociali,  in  quanto  non  attivabili  al  lavoro.  Nelle
ipotesi di cui al  secondo  periodo,  i  servizi  sociali  comunicano
all'INPS, entro il 30 giugno 2023, l'avvenuta  presa  in  carico,  ai
fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza  fino
al 31 dicembre 2023». 
  6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,
e' sostituito dal seguente: «314. In caso di nuclei familiari al  cui
interno vi siano persone con disabilita', come definite ai sensi  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  minorenni  o  persone  con  almeno
sessant'anni di eta', non si  applica  il  limite  massimo  di  sette
mensilita' previsto dal  comma  313,  fermo  restando  il  limite  di
fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023». 
  7. In fase di prima applicazione,  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono stabilite  le  modalita'  di  attivazione  per
l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e  lavorativa,  ulteriori
rispetto a quelle gia' previste per  i  beneficiari  del  reddito  di
cittadinanza,  di  cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo
periodo, l'inosservanza delle modalita' di attivazione da  parte  del
beneficiario del  Reddito  di  cittadinanza  comporta  l'applicazione
delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019. L'attuazione
del presente comma  non  comporta  oneri  ulteriori  a  carico  della
finanza pubblica. 
  8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno  di
inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi  di
cui all'articolo 10 e' autorizzata la spesa  complessiva  di  5.615,2
milioni di euro per l'anno 2024, 5.835,3 milioni di euro  per  l'anno
2025, 5.715,8 milioni di euro per l'anno  2026,  5.883,6  milioni  di
euro per l'anno 2027,  5.933,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2028,
5.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 6.050,6 milioni di euro  per
l'anno 2030, 6.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 6.186,7 milioni
di euro per l'anno 2032 e 6.258,1 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa: 
    a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione  di  cui
agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma  6:  5.528,2  milioni  di
euro per l'anno 2024,  5.685,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,
5.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 5.729,5 milioni di euro  per
l'anno 2027, 5.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 5.838,8 milioni
di euro per l'anno 2029, 5.891,8 milioni di  euro  per  l'anno  2030,
5.957 milioni di euro per l'anno 2031, 6.024,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2032 e 6.094,4 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2033; 
    b)  per  i  relativi  incentivi  di  cui  all'articolo  10,   con
esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di  euro  per  l'anno  2024,
140,8 milioni di euro per l'anno 2025,  143,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027,  146,5  milioni  di
euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per  l'anno  2029,  149,4
milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni  di  euro  per  l'anno
2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e  154  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2033; 
    c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi  4  e
5: 8,7 milioni di euro per l'anno  2024,  9,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro
per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni  di
euro per l'anno 2029, 9,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2030,  9,7
milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno  2032
e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. 
  9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per
la formazione e il lavoro di  cui  all'articolo  12  e  dei  relativi
incentivi di cui al comma 10 e' autorizzata la spesa  complessiva  di
122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025,  981,7  milioni
di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2
milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni  di  euro  per  l'anno
2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7  milioni  di  euro
per l'anno 2031, 606,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2032  e  606,6
milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2033,  ripartita  nei
seguenti limiti di spesa: 
    a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il
lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023,
1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro  per
l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2027; 
    b)  per  i  relativi  incentivi  di  cui  all'articolo  10,   con
esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro  per  l'anno  2024,
104,2 milioni di euro per l'anno  2025,  44,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027,  45,5  milioni  di
euro per l'anno 2028, 46  milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  46,4
milioni di euro per l'anno 2030, 46,9  milioni  di  euro  per  l'anno
2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e  47,8  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2033; 
    c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12,  comma  10:
6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2030. 
  10. Ai fini della prosecuzione della  prestazione  del  Reddito  di
cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo  e'  autorizzata
la spesa di 384 milioni di euro per l'anno 2023  cui  si  provvede  a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma  1,
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26. 
  11. Ai fini del rispetto dei limiti di  spesa  annuali  di  cui  ai
commi  8,  9  e  10,  l'INPS  accantona,  a  valere  sulle   relative
disponibilita',  all'atto  della  concessione   di   ogni   beneficio
economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari
alle mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui i
medesimi  sono  erogati.  In  caso  di  esaurimento   delle   risorse
disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9  e
10, accertato secondo le modalita' previste dall'articolo  17,  comma
10, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  fermo  restando  quanto
stabilito dal comma 13, con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro trenta giorni  dall'esaurimento  di  dette
risorse,  e'  ristabilita  la  compatibilita'  finanziaria   mediante
rimodulazione dell'ammontare  dei  benefici  economici,  incentivi  o
contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di  cui  al  secondo
periodo,  l'acquisizione  di  nuove  domande  e  le  erogazioni  sono
sospese. La  rimodulazione  dell'ammontare  dei  benefici  economici,
degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente  nei  confronti
delle  erogazioni  successive  all'esaurimento  delle   risorse   non
accantonate. 
  12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni  dei  benefici
economici, degli incentivi e dei contributi, inviando entro il 10  di
ciascun mese  la  rendicontazione  con  riferimento  alla  mensilita'
precedente delle domande accolte, dei relativi oneri,  nonche'  delle
risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo  le  indicazioni  fornite  dai  medesimi  Ministeri.   L'INPS
comunica tempestivamente al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che  l'ammontare
degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha  raggiunto  il
90 per cento delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10. 
  13. Qualora, a seguito dell'attivita' di monitoraggio  relativa  ai
benefici, agli incentivi e ai  contributi  concessi  ai  sensi  degli
articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero  emergere  economie  rispetto
alle somme stanziate per una o piu' tipologie delle misure  previste,
le stesse possono essere utilizzate, con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  per  finanziare  eventuali  esigenze
finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai  predetti
articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1,
2, 3, 4, 10 e 12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  in
termini di residui, competenza e cassa. 
  14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5  milioni  di
euro per l'anno 2023,  7.076,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,
7.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 6.697,5 milioni di euro  per
l'anno 2026, 6.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.538,1 milioni
di euro per l'anno 2028, 6.600,7 milioni di  euro  per  l'anno  2029,
6.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.723,3 milioni di euro  per
l'anno 2031, 6.792,9 milioni  di  euro  per  l'anno  2032  e  6.864,7
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede: 
    a) quanto a 122,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
    b) quanto a 7.076,1 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  7.067,7
milioni di euro per l'anno 2025, 6.632,0 milioni di euro  per  l'anno
2026, 6.454,0 milioni di euro per l'anno  2027,  6.495,1  milioni  di
euro per l'anno 2028,  6.557,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2029,
6.611,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.678,9 milioni di euro  per
l'anno 2031, 6.748,1 milioni di euro per  l'anno  2032  e  a  6.819,4
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2033,   mediante
corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla  poverta'  e
per l'inclusione attiva» di cui  all'articolo  1,  comma  321,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197; 
    c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di
euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  43,0
milioni di euro per l'anno 2028, 43,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro  per
l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a  45,3  milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2033,  mediante  corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10. 
  15. Dall'attuazione di quanto previsto  dal  presente  capo,  salvo
quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13, non devono derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni  interessate  provvedono  alle   attivita'   previste
mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.