Art. 14 
 
        Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  le  parole:  «presente
decreto  legislativo.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «presente
decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei  rischi
di cui all'articolo 28;»; 
    b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole:  «titolo
III» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' idonee opere provvisionali
in conformita' alle disposizioni di cui al titolo IV»; 
    c) all'articolo 25, comma 1: 
      1) dopo la lettera e)  e'  inserita  la  seguente:  «e-bis)  in
occasione delle visite  di  assunzione,  richiede  al  lavoratore  la
cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene
conto del suo contenuto ai fini della formulazione  del  giudizio  di
idoneita';»; 
      2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in  caso
di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al
datore di lavoro il nominativo  di  un  sostituto,  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di
legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»; 
    d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la
seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi  in
materia di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative
e sul rispetto della normativa  di  riferimento,  sia  da  parte  dei
soggetti che  erogano  la  formazione,  sia  da  parte  dei  soggetti
destinatari della stessa.»; 
    e) all'articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
      «12. I soggetti privati abilitati acquistano  la  qualifica  di
incaricati  di  pubblico  servizio  e  rispondono  direttamente  alla
struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di
lavoro territorialmente competente.»; 
    f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per  tutta
la durata del noleggio o  della  concessione  dell'attrezzatura,  una
dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o
in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta
formazione e addestramento specifico, effettuati  conformemente  alle
disposizioni  del  presente  Titolo,  dei  soggetti  individuati  per
l'utilizzo.»; 
    g) all'articolo 73, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle  attrezzature  che
richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo  71,  comma  7,
provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico
al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo  idoneo  e
sicuro.»; 
    h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le
seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-bis».