Art. 15 
 
Condivisione dei  dati  per  il  rafforzamento  della  programmazione
                      dell'attivita' ispettiva 
 
  1. Al fine di orientare  l'azione  ispettiva  nei  confronti  delle
imprese che evidenziano fattori di rischio in  materia  di  salute  e
sicurezza sui luoghi  di  lavoro,  di  lavoro  irregolare  ovvero  di
evasione od omissione contributiva, nonche'  di  poter  disporre  con
immediatezza di tutti  gli  elementi  utili  alla  predisposizione  e
definizione delle pratiche ispettive, gli  enti  pubblici  e  privati
condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa,
le informazioni di cui dispongono  con  l'Ispettorato  Nazionale  del
Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo  sono  altresi'  rese
disponibili  alla  Guardia  di  finanza  per  lo  svolgimento   delle
attivita' ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione
od omissione contributiva. 
  2. Le informazioni, i dati  oggetto  di  condivisione  e  gli  enti
pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati  personali,  attraverso  gli  atti
amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  3. Alle attivita' previste dai commi  1  e  2,  le  amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.