Art. 17 
 
Fondo  per  i  familiari  degli  studenti  vittime  di  infortuni  in
occasione delle attivita' formative e  interventi  di  revisione  dei
     percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
 
  1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari  degli
studenti delle scuole o istituti  di  istruzione  di  ogni  ordine  e
grado, anche privati, comprese le strutture formative per i  percorsi
di istruzione e formazione professionale e le Universita', deceduti a
seguito di infortuni occorsi, successivamente  al  1°  gennaio  2018,
durante le attivita' formative, e' istituito, presso il Ministero del
lavoro  delle  politiche  sociali,  un  Fondo   con   una   dotazione
finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2  milioni  di
euro annui, a decorrere dall'anno 2024. 
  2. I requisiti e le modalita' per l'accesso  al  Fondo  di  cui  al
comma 1, nonche' la quantificazione del sostegno erogato,  cumulabile
con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per  gli  assicurati,
ai sensi dell'articolo 85, terzo comma , del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'istruzione  e   del   merito   e   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  3.  Ai  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione  del   presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e  2  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  dopo  il
comma 784 sono aggiunti i seguenti: 
    «784-bis.  La  progettazione  dei  percorsi  per  le   competenze
trasversali e per l'orientamento deve essere coerente  con  il  piano
triennale  dell'offerta  formativa  e  con  il   profilo   culturale,
educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi  di  studio
offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalita',  le
istituzioni  scolastiche  del   sistema   nazionale   di   istruzione
individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il  docente  coordinatore  di
progettazione. 
    784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione  e  del  merito
sono  individuate  le  modalita'  per  effettuare   il   monitoraggio
qualitativo  dei  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e   per
l'orientamento. 
    784-quater.  Le  imprese  iscritte  nel  registro  nazionale  per
l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi
con un'apposita sezione ove sono indicate  le  misure  specifiche  di
prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione  individuale  da
adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze  trasversali
e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione  dei
rischi e' fornita all'istituzione  scolastica  ed  e'  allegata  alla
Convenzione.». 
  5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  41,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «percorsi  di
alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacita' strutturali,
tecnologiche e  organizzative  dell'impresa,  nonche'  all'esperienza
maturata  nei  percorsi  per  le   competenze   trasversali   e   per
l'orientamento e  l'eventuale  partecipazione  a  forme  di  raccordo
organizzativo con associazioni di categoria,  reti  di  scuole,  enti
territoriali gia' impegnati nei predetti percorsi per  le  competenze
trasversali e per l'orientamento»»; 
    b) dopo il comma 41, e' aggiunto il seguente: 
      «41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e
la piattaforma  dell'alternanza  scuola-lavoro  istituita  presso  il
Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per
i percorsi per  le  competenze  trasversali  e  per  l'orientamento»,
assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di  dati  per
la proficua progettazione dei percorsi per le competenze  trasversali
e per l'orientamento.»