Art. 18 
 
Estensione della tutela assicurativa degli studenti e  del  personale
del sistema nazionale di istruzione e  formazione,  della  formazione
     terziaria professionalizzante e della formazione superiore 
 
  1. Allo scopo di valutare l'impatto  dell'estensione  della  tutela
assicurativa degli studenti e degli  insegnanti,  esclusivamente  per
l'anno scolastico e per l'anno  accademico  2023-2024,  l'obbligo  di
assicurazione di cui all'articolo 1, terzo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica  anche
allo  svolgimento  delle  attivita'   di   insegnamento-apprendimento
nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e  formazione,  della
formazione   terziaria   professionalizzante   e   della   formazione
superiore. 
  2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui  al  comma  1,
sono compresi nell'assicurazione, se non gia' previsti  dall'articolo
4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 1965, le seguenti categorie: 
    a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale  di
istruzione e delle scuole non paritarie,  nonche'  il  personale  del
sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi
di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi  di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e  dei  Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA); 
    b) gli esperti esterni  comunque  impiegati  nelle  attivita'  di
docenza; 
    c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche
e alle attivita' laboratoriali; 
    d)  il  personale  docente  e   tecnico-amministrativo,   nonche'
ausiliario,  delle  istituzioni   della   formazione   superiore,   i
ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca; 
    e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o  riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori; 
    f) gli alunni e gli studenti delle scuole del  sistema  nazionale
di istruzione e delle scuole non paritarie  nonche'  del  sistema  di
istruzione  e  formazione  professionale  (IeFP),  dei  percorsi   di
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e  dei  percorsi  di
formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e  dei  Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti  delle
universita'  e  delle  istituzioni  di  alta  formazione   artistica,
musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli  eventi  verificatisi
all'interno dei luoghi di svolgimento delle  attivita'  didattiche  o
laboratoriali, e loro pertinenze,  o  comunque  avvenuti  nell'ambito
delle attivita' inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e
nell'ambito delle attivita' programmate dalle altre Istituzioni  gia'
indicate; 
    g) gli allievi dei corsi  di  qualificazione  o  riqualificazione
professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti. 
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  1  e  2,
pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4  milioni  di  euro
per l'anno 2024, e 5 milioni di euro anni a decorrere dall'anno  2025
si provvede ai sensi dell'articolo 44. 
  4.  Le  risorse  di  cui  al  comma  3  relative  ai  rimborsi   da
corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio,
sono  conservate  nel  conto  dei  residui  per   essere   utilizzate
nell'esercizio successivo fino  alla  rendicontazione  dell'effettiva
spesa.