Art. 19 
 
                       Fondo nuove competenze 
 
  1.  Il  Fondo  nuove  competenze,  di  cui  all'articolo   88   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato,  nel  periodo  di
programmazione 2021-2027 della politica di  coesione  europea,  dalle
risorse rinvenienti  dal  Piano  nazionale  Giovani,  donne,  lavoro,
cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede  di
programmazione.  Al  finanziamento  del  Fondo  possono   concorrere,
altresi', le risorse del Programma  operativo  complementare  Sistemi
per le politiche attive e l'occupazione (POC SPAO), nei limiti  della
relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalita'
di gestione e controllo. 
  2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono  finanziate
le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma 1 del
citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le  intese  sono
volte  a  favorire   l'aggiornamento   della   professionalita'   dei
lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con  le
risorse del Fondo sono finanziati parte  della  retribuzione  oraria,
nonche'  gli   oneri   relativi   ai   contributi   previdenziali   e
assistenziali delle ore di lavoro destinate  ai  percorsi  formativi,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche  sociali  di  cui  all'articolo  11-ter,   comma   2,   del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.