Art. 20 
 
Dotazione del  fondo  per  la  fruizione  dei  servizi  di  trasporto
                              pubblico 
 
  1. Le risorse del fondo previsto  dall'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, nei  limiti  dell'importo  di  euro
2.730.660,28, possono essere utilizzate per il  riconoscimento  della
spesa  per  i  servizi  di  cui  all'articolo  35,   comma   1,   del
decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  in  deroga  ai  limiti  previsti
relativamente alle richieste di rimborso pervenute al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31  dicembre  2022
ed entro il 28 febbraio 2023.