Art. 21 
 
              Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 
                della legge 21 dicembre 1978, n. 845 
 
  1. All'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  dopo  il
sesto comma, e'  inserito  il  seguente  :«Al  fine  di  favorire  il
completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150, le risorse di  cui  al  sesto  comma  possono
essere destinate anche alla copertura delle spese che gli  organi  di
controllo  abbiano  dichiarato,  anche  in  misura  forfettaria,  non
rimborsabili  a  valere  sui  suddetti  programmi  cofinanziati   dal
bilancio comunitario, purche' sostenute nel rispetto della  normativa
nazionale  vigente.  Restano  ferme  le   eventuali   responsabilita'
amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione  dei
fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto  comma  possono
essere, altresi', utilizzate  anche  a  copertura  di  oneri  per  il
supporto tecnico e operativo all'attuazione del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro
e formazione».